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Sentenze riguardanti:
Notificazione a mezzo pec

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 28.11.2025 n. 821/2025 - GOT: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 821/2025 28/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 544/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 544/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistente). (…) l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tra tali elementi essenziali viene annoverata l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”. [n.d.r. Fattispecie nella quale è stato utilizzato da un Ente tributario un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri e il Giudice ha dunque statuito che il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.04.2025 n. 419/2025 - GOT: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 419/2025 14/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. una volta che il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata.”"