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Inesistenza

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 544/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 544/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistente). (…) l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tra tali elementi essenziali viene annoverata l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”. [n.d.r. Fattispecie nella quale è stato utilizzato da un Ente tributario un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri e il Giudice ha dunque statuito che il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto]."
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara – sentenza depositata il 14.03.2025 n. 109/2/2025 - Pres. Perla – Rel. Iannacone

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara Rel. Pres. Perla – Rel. Iannacone N. 109/2/2025 04/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di notificazione degli atti, mentre è disposto che l’indirizzo PEC del destinatario debba risultare dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, nulla è previsto quanto alla casella del mittente. Nessuna norma, infatti, prevede la nullità della notificazione laddove questa sia eseguita tramite una casella PEC non censita nei pubblici registri.”

“La notifica è, comunque, valida quando il ricorrente è stato in grado di difendersi svolgendo compiutamente le proprie difese e l’eventuale nullità (non ricorrendo invero in alcuna ipotesi di inesistenza) sarebbe in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 c.p.c..”

“La notifica non è requisito di legittimità ma mera condizione di efficacia dell’atto, pertanto se il contribuente propone ricorso, dimostrando di aver avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto impugnato, l’irregolarità, nullità o inesistenza della notifica è superata.”"