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Validità contratto

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.07.2025 n. 824/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 824/2025 22/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile”.

“nel piano di ammortamento “alla francese”, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell’anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Con il descritto meccanismo, la generazione di interessi su interessi e, quindi, l’anatocismo, è dunque preclusa, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.05.2025 n. 540/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 540/2025 13/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“l’art. 119 T.U.B. non prevede il diritto del correntista di ottenere in ogni tempo in via indiscriminata, globale ed onnicomprensiva la documentazione di rapporti con ciascun istituto bancario; tale norma, infatti, contempla unicamente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, da calcolarsi a ritroso dalla richiesta.

Detta norma, in sostanza, non costituisce un’alternativa all’onere della parte di allegare prima e di provare poi le proprie deduzioni in giudizio, le quali ultime in tal caso sarebbero ovviamente del tutto generiche ed esplorative, poiché confezionate senza poter esaminare i documenti di riferimento. L’art. 119 TUB, invece, attribuisce il diritto al correntista di ottenere documenti in modo mirato, relativi cioè a singole operazioni e circoscritte nell’arco temporale suindicato.”

“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.”"