menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Trascrizione atto

Trovati 1 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.05.2025 n. 535/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 535/2025 07/05/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere la trascrizione dell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Mentre l’acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza, che potrà essere emessa anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ.”"