Pqmonline
Area Redazione
Archivio Digitale Pqm

Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.09.2025 n. 910/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 910/2025
Data Deposito 07/09/2025
1

"“nel contratto di mediazione, la legittimazione passiva ai fini della provvigione spetta a colui che ha conferito il mandato, anche se l’affare è stato concluso da un terzo soggetto. (…) Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria – che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso – e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto”.

“In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”.

“Sempre in ordine all’an del diritto alla provvigione, la giurisprudenza richiede sostanziale identità tra l’affare proposto e quello concluso, condizione che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, purchè vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.09.2025 n. 945 - GOT: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 945/2025
Data Deposito 05/09/2025
1

""In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l’attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.09.2025 n. 908/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 908/2025
Data Deposito 04/09/2025
1

"È inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma già prevista in un titolo esecutivo giudiziale, quale una sentenza di divorzio che stabilisce obblighi di mantenimento rivalutabili annualmente, poiché l’accoglimento di tale domanda determinerebbe una duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito. Analogamente, è inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto somme, come gli assegni familiari arretrati, già attribuite alla parte in forza della medesima sentenza di divorzio, in quanto già accertate e riconosciute nel titolo.

“In ogni caso, anche ove non si dovesse ritenere sussistente un titolo esecutivo, non trattandosi di domanda strettamente connessa a quella principale, perché non accessoria ad essa né diversamente collegata alla causa petendi della domanda principale, sarebbe parimenti inammissibile in quanto da proporre in un giudizio separato con rito ordinario; ed invero l’art. 40, co. 3, c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 o dell’art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.09.2025 n. 909/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 909/2025
Data Deposito 04/09/2025
1

"“Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell’altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all’altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile.”

“(…) il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro; per il “figlio adulto” in base al principio dell’autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l’incapacità di ottenere un’autonoma collocazione lavorativa”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 907/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 907/2025
Data Deposito 03/09/2025
1

"“Quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”"

2

"“La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole. Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 c.c.) l’azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d’ufficio di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito. (…) l’azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 903/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 903/2025
Data Deposito 03/09/2025
1

"“(…) perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 902/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 902/2025
Data Deposito 03/09/2025
1

"“(…) a norma dell’art. 1158 c.c. l’acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l’intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento”. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.09.2025 n. 897/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 897/2025
Data Deposito 02/09/2025
1

"“Una delibera che approvi solo le opere di manutenzione straordinaria senza prevedere l’istituzione dell’apposito fondo speciale è nulla, in quanto condizione necessaria, ergo parte integrante e obbligatoria, non separabile rispetto all’approvazione dell’intervento straordinario. (…) Ne deriva che nulla impedisce di prevedere la rateizzazione del fondo nella stessa delibera, ma in ogni caso l’assemblea deve deliberarlo nella stessa seduta in cui approva i lavori. Ne consegue che una delibera successiva che vada a prevedere il fondo speciale non può sanare la mancanza della sua costituzione contestualmente all’approvazione dei lavori straordinari.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.08.2025 n. 894/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 894/2025
Data Deposito 28/08/2025
1

"In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la parte promissaria acquirente che invochi la risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento di un mutuo ipotecario, ha l’onere di provare di essersi diligentemente attivata per ottenere il finanziamento, mediante idonee e tempestive richieste a istituti di credito e di aver subito il diniego della concessione. In difetto di tale prova e in presenza di mancato rispetto del termine essenziale per la stipula del definitivo, è legittimo il recesso del promittente venditore, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.08.2025 n. 890/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 890/2025
Data Deposito 21/08/2025
1

"“In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada, l’eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l’intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ciò in quanto l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda. Dunque, la prova sul punto, a carico del danneggiato, deve riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.”

“La circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.”

“La presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della .1 n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.”"

chevron_left Pagina 8 di 27 chevron_right