Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
908/2025
Data
04 Set 2025
Relatore
Tribunale in composizione collegiale
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.09.2025 n. 908/2025 - Tribunale in composizione collegiale
Massima Principale
"È inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma già prevista in un titolo esecutivo giudiziale, quale una sentenza di divorzio che stabilisce obblighi di mantenimento rivalutabili annualmente, poiché l’accoglimento di tale domanda determinerebbe una duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito. Analogamente, è inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto somme, come gli assegni familiari arretrati, già attribuite alla parte in forza della medesima sentenza di divorzio, in quanto già accertate e riconosciute nel titolo.
“In ogni caso, anche ove non si dovesse ritenere sussistente un titolo esecutivo, non trattandosi di domanda strettamente connessa a quella principale, perché non accessoria ad essa né diversamente collegata alla causa petendi della domanda principale, sarebbe parimenti inammissibile in quanto da proporre in un giudizio separato con rito ordinario; ed invero l’art. 40, co. 3, c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 o dell’art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi”."
“In ogni caso, anche ove non si dovesse ritenere sussistente un titolo esecutivo, non trattandosi di domanda strettamente connessa a quella principale, perché non accessoria ad essa né diversamente collegata alla causa petendi della domanda principale, sarebbe parimenti inammissibile in quanto da proporre in un giudizio separato con rito ordinario; ed invero l’art. 40, co. 3, c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 o dell’art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi”."
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