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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 81 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 81/2026
Data Deposito 22/01/2026
1

"“(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua”."

2

"“ (…) il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale si sostanzia nell’interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con un eventuale diverso contraente di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte. In altri termini (…) l’interesse leso attiene al corretto svolgimento delle trattative ed il danno risarcibile consiste nella diminuzione patrimoniale direttamente conseguente al comportamento della controparte, ovvero coincide con il c.d. interesse contrattuale negativo, comprendente sia il danno emergente, ovvero le perdite subite, che il lucro cessante, nei limiti in cui il mancato guadagno possa sussistere in relazione e limitatamente alle trattative. (…) In sostanza, i pregiudizi risarcibili sono solo quelli relativi ai costi inutilmente sostenuti per le trattative ed ai danni in rapporto di causalità immediata e diretta con la presunta violazione dell’obbligo di buona fede”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 75 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 75/2026
Data Deposito 21/01/2026
1

""in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 69/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 69/2026
Data Deposito 21/01/2026
1

"“La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., attesa l’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso degli animali randagi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo”.

Per affermarne la responsabilità ex art. 2043 c.c. in caso di danni provocati da un animale randagio, non è sufficiente individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio causativo del danno era possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto e ciononostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 68/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 68/2026
Data Deposito 21/01/2026
1

"In tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., “non potendo il soggetto oggettivamente responsabile liberarsi adducendo la prova dell’assenza della sua colpa, non essendo questo elemento essenziale ai fini dell’integrazione della sua responsabilità, la prova liberatoria dovrà necessariamente incidere sul diverso elemento essenziale del nesso di casualità. (…) tra i possibili casi fortuiti in grado di interrompere il nesso causale e, conseguentemente, provare la irresponsabilità del custode, è annoverabile anche il comportamento del soggetto danneggiato. Infatti, a tale soggetto l’ordinamento chiede, ai sensi dell’art. 2 Cost., di rispettare i canoni di solidarietà sociale, adeguando il suo comportamento alle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo in cui agisce. Peraltro, il rapporto tra l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo del danno evento e la forza interruttiva di detto comportamento nel superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso è di proporzionalità diretta: maggiore è l’imprudenza con cui il danneggiato si appresta a tenere il comportamento, più forte sarà l’incisività di questo sul nesso causale, fino al punto di liberare completamente il custode dalla sua responsabilità ex art. 2051 c.c.”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2026 n. 64 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 64/2026
Data Deposito 20/01/2026
1

"In tema di responsabilità aquiliana del dirigente di una società per azioni, la domanda risarcitoria proposta direttamente nei confronti del direttore generale, per i danni asseritamente derivanti dal mancato pagamento, da parte della società, di fatture e crediti contrattuali, è affetta da nullità ex artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. quando l’atto di citazione – anche dopo l’eventuale integrazione concessa dal giudice – non consente di individuare, in modo specifico e circostanziato: il ruolo concretamente svolto dal convenuto nell’ente nel periodo di riferimento; il collegamento causale tra la condotta del convenuto e l’asserito danno; i fatti specifici di inadempimento nonché il nesso causale fra questi ed il preteso danno. In tale ipotesi, la sentenza non produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2026 n. 37 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 37/2026
Data Deposito 11/01/2026
1

"“La regola per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, implica che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all’accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l’individuazione dell’interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso”.

“L’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento e l’azione (conseguenziale rispetto alla prima) di restituzione della prestazione eseguita hanno come causa petendi il contratto e l’inadempimento dello stesso, mentre l’azione di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento non dovuto. Inoltre, l’azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l’accertamento non solo dell’esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell’inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell’indebito i presupposti sono l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una causa solvendi. Diverso è anche il petitum, necessariamente limitato, nella domanda di ripetizione dell’indebito, alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti”."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 6/2026 - GOT: Dott. Marano

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Marano
Numero / Anno 6/2026
Data Deposito 09/01/2026
1

"In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 12 - GOT: Dott. Straccialini

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Straccialini
Numero / Anno 12/2026
Data Deposito 09/01/2026
1

"Nei contratti tra imprese, la clausola di deroga alla competenza territoriale è valida ancorchè non specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. in quanto non sussiste alcun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti; la doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l’altra non abbia potuto modificare il contenuto, l’abbia semplicemente subito con la possibilità soltanto di scegliere se firmare o meno."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 9/2026 - GOT: Dott. Marano

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Marano
Numero / Anno 9/2026
Data Deposito 09/01/2026
1

""In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell’obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte – se del caso – ad un sindacato più approfondito, stante l’impossibilità per l’interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell’infrazione.""

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 25 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 25/2026
Data Deposito 09/01/2026
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""(...) in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione presupposta, si configura soltanto quando siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei detti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.""

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