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Sentenze riguardanti:
Azione di risoluzione

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2026 n. 37 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 37/2026 11/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“La regola per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, implica che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all’accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l’individuazione dell’interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso”.

“L’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento e l’azione (conseguenziale rispetto alla prima) di restituzione della prestazione eseguita hanno come causa petendi il contratto e l’inadempimento dello stesso, mentre l’azione di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento non dovuto. Inoltre, l’azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l’accertamento non solo dell’esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell’inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell’indebito i presupposti sono l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una causa solvendi. Diverso è anche il petitum, necessariamente limitato, nella domanda di ripetizione dell’indebito, alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.03.2025 n. 341/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 341/2025 20/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In presenza di una contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto successivo alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito, con valutazione di fatto rimessa al suo prudente apprezzamento (anche con riferimento alla comune intenzione delle parti da ricercarsi nel senso letterale delle parole e delle espressioni usate), deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare, valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c. c., ovvero contratto avente soltanto effetti obbligatori, ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. (…) dunque, si riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di altro contratto, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto stesso, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.”


“La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal “nomen iuris” utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto, con la conseguenza che, se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso.”

“al fine (…) delibare quale delle due parti sia incorsa in un inadempimento idoneo a far sorgere il diritto dell’altra parte ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto ovvero di recesso, con condanna, salvo altro, della controparte al pagamento del doppio della caparra, (…) è necessario procedere ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità dei rispettivi inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti”."