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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.04.2025 n. 405/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 405/2025
Data Deposito 06/04/2025
1

"“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”

“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”, sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute.”

“La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.”

“La circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell’acquisita titolarità del credito, tant’è che costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, così come la dichiarazione resa dal cedente.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.04.2025 n. 404/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 404/2025
Data Deposito 04/04/2025
1

"“L’opposizione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli sono invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso: è precluso al giudice dell’opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.04.2025 n. 403/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 403/2025
Data Deposito 04/04/2025
1

"“Nel giudizio avente ad oggetto l’inadempimento contrattuale e l’esercizio della facoltà di recesso ex art. 1385 cc, il creditore assolve all’onere di allegazione e prova su di esso gravante mediante la produzione del contratto e la dimostrazione della corresponsione della caparra, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento di controparte, mentre il debitore è onerato della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. (…) Ciò posto, (…) ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 cc non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale. [Fattispecie nella quale la mancata realizzazione delle unità immobiliari promesse in vendita entro la data pattuita, per consentire alla promissaria acquirente di chiedere ed ottenere il mutuo bancario nel rispetto del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, consente di ritenere certamente grave l’inadempimento; ciò anche in considerazione del fatto che la compravendita in questione rientrava nelle agevolazioni statali per l’acquisto con “Sisma Bonus”]. “"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.04.2025 n. 393/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 393/2025
Data Deposito 03/04/2025
1

"“L’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle CMS deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria.
Né vale a colmare il difetto di specificazione la circostanza che i meccanismi operativi della cms si possano desumere dagli estratti conto scalari, giacché l’art. 117 TUB nel prescrivere oneri di forma e contenuto in tema di contratti bancari impone alle Banche di riversare nel documento tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa formare validamente la propria volontà.”

“In caso di rapporti bancari costituiti antecedentemente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e del TUB, non deve trovare applicazione, anche successivamente alla entrata in vigore delle predette norme, la previsione sostitutiva prevista dall’art. 4, L. 17/02/1992, n. 154 e dall’art. 117 TUB, bensì il tasso legale previsto dall’art. 1284 cc.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.04.2025 n. 388/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 388/2025
Data Deposito 02/04/2025
1

"i sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, nei procedimenti soggetti a negoziazione assistita obbligatoria, la parte tenuta ad attivare la procedura di negoziazione assistita, può sanare l’omesso assolvimento della condizione di procedibilità, dovendo il giudice, che abbia rilevato il difetto di detta condizione, disporre il rinvio della prima udienza con concessione alla parte di un termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. In difetto di attivazione nel termine concesso, la domanda va dichiarata improcedibile, ferma restando la possibilità per la parte di riproporla una volta effettuato correttamente, secondo i dettami di legge, l’invito alla negoziazione assistita."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.04.2025 n. 387/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 387/2025
Data Deposito 01/04/2025
1

"“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 31.03.2025 n. 384/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 384/2025
Data Deposito 31/03/2025
1

"“(…) la norma applicabile è quella dell’art.1110 c.c., secondo cui “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso “. Ma anche il diritto al rimborso previsto da tale norma presuppone che il comunista che intenda esercitare detto diritto deve aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti alla comunione, perché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.03.2025 n. 378/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 378/2025
Data Deposito 28/03/2025
1

"“In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (….) per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.03.2025 n. 379/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 379/2025
Data Deposito 28/03/2025
1

"“Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela; qualora manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.03.2025 n. 376/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 376/2025
Data Deposito 27/03/2025
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"“[In tema di onere della prova nell’ambito della responsabilità medica] (…) il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente abbia dimostrato il nesso causale, l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l’inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità.”


“(…) la responsabilità contrattuale dell’ente viene autonomamente configurata per gravi carenze della struttura ospedaliera, anche quando non sussistano condotte colpevoli imputabili al sanitario, laddove si profili l’ipotesi del danno provocato da inefficienza della struttura ospedaliera, cioè a dire da fatti o eventi eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione dell’ospedale.”


“Per quanto riguarda il danno subito iure proprio dai (…) familiari, (…) è noto che il giudicante in punto di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale è tenuto a considerare tutte le circostanze del caso concreto e può ispirarsi o meno a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, effettuando in ogni caso la dovuta personalizzazione del danno. (…) La liquidazione da effettuare, che va svolta in via equitativa, viene condotta considerando che il danno iure proprio degli eredi da morte del congiunto secondo le tabelle Milanesi potrebbe liquidarsi partendo da un punto base dipendente dalla età della vittima, moltiplicato per i punti riconoscibili in base al rapporto parentale (figlio, coniuge, ecc), alla sussistenza di coabitazione, al numero dei familiari superstiti nonché alla intensità e particolarità del rapporto tra la vittima ed il familiare.”


“(…) a titolo di cd danno biologico terminale che si configura quando intercorre un lasso di tempo comunque apprezzabile tra la lesione subita dalla vittima e la sua morte; (…). Infatti, non risulta correlata alla censurata condotta una patologia medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto, richiedendosi anche la ricorrenza del “fattore tempo”, quale elemento imprescindibile ed essenziale. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo.”

“[Con riguardo al cd danno catastrofale] (…) l’accertamento di tale danno, richiede la dimostrazione dell’esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l’avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso.”"

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