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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.04.2025 n. 388/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 388/2025 02/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "i sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, nei procedimenti soggetti a negoziazione assistita obbligatoria, la parte tenuta ad attivare la procedura di negoziazione assistita, può sanare l’omesso assolvimento della condizione di procedibilità, dovendo il giudice, che abbia rilevato il difetto di detta condizione, disporre il rinvio della prima udienza con concessione alla parte di un termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. In difetto di attivazione nel termine concesso, la domanda va dichiarata improcedibile, ferma restando la possibilità per la parte di riproporla una volta effettuato correttamente, secondo i dettami di legge, l’invito alla negoziazione assistita."