menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Diritto soggettivo

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.03.2025 n. 378/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 378/2025 28/03/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (….) per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.02.2025 n. 161/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 161/2025 10/02/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell’interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell’interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre, tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti.”"
Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 01.07.2024 n. 193/2024 - Pres. Paolo Passoni – Est. Giovanni Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 193/2024 01/07/2024
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce oggetto di un diritto soggettivo ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Pertanto, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano provvedimenti dell’Autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, tra cui quelle relative all’impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, attesa l’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 30, comma 6, D.lgs. n.286 del 1998, da cui si desume che ogni controversia inerente al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.”"
Pubblicistica

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 04.03.2024 n. 66/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 66/2024 04/03/2024
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“Alla luce di quanto disposto dall’articolo 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo e dell’articolo 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, non solo le controversie relative alla determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, ma anche quelle relative alla corresponsione delle stesse rientrano, per espressa disposizione di legge, nella giurisdizione del Giudice ordinario.

L’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa a ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’Autorità giurisdizionale.

La procedura speciale sul silenzio presuppone, infatti, l’esistenza in capo all’Amministrazione di una potestà pubblica intesa come esercizio di poteri sollecitati in funzione del perseguimento di interessi pubblici da comporre mediante l’adozione di un determinato provvedimento amministrativo che presuppone, dal lato del privato, l’esistenza di una posizione soggettiva di interesse legittimo.”"