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Sentenze e Provvedimenti

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 734 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 734/2025
Data Deposito 02/07/2025
1

"“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire”

“(…) il danno da illegittima occupazione dell’immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra (che, come detto, ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege), ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell’indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l’efficacia retroattiva del recesso tra le parti”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 728/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 728/2025
Data Deposito 02/07/2025
1

"“La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è l’art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 726/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 726/2025
Data Deposito 02/07/2025
1

"I buoni postali sono meri titoli di legittimazione e, come tali, servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, propri dei titoli di credito.

Rispetto ai buoni è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento; la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. In particolare, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte dell’Ente Emittente, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

La mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 735/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 735/2025
Data Deposito 02/07/2025
1

"“In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l’attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.”

“L’art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio; detta presunzione opera solo quando il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. In particolare, quando la domanda di risarcimento del danno deriva da lesioni subite nel corso di un trasporto da parte di un autobus di linea, è necessario che il passeggero dimostri di aver preso l’autobus sul quale poi si è verificato l’evento dannoso, indicando la causa specifica di verificazione dell’evento oltre all’esistenza ed entità del danno, e soprattutto il nesso causale tra le lesione e la condotta del trasportatore; tali elementi risultano necessari ai sensi dell’art. 2697 c.c. anche al fine di consentire al vettore del caso specifico, di liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.06.2025 n. 723/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 723/2025
Data Deposito 30/06/2025
1

"“In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., deve ritenersi che, una volta provato, da chi agisce a norma dell’art. 2041 cod. civ., il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l’accoglimento dell’iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l’esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell’attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. A stretto rigore, poi, non solo l’ impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l’onere di dimostrare la regolarità dell’ esecuzione di quelle, se non altro quando quelle prestazioni pacificamente siano state rese; pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l’entità concreta dell’arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esecuzione possa diminuire tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può riconoscersi”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.06.2025 n. 720/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 720/2025
Data Deposito 30/06/2025
1

"“la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un nesso eziologico tra tale condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.”

“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo (…) L’assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l’istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali. In sostanza, ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, non deve essere considerato il godimento diretto di particolari beni, ma occorre valutare, lo standard di vita oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, valutando, quindi tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio dei coniugi, in termini di redditività, capacità di spesa e di fondate aspettative per il futuro”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.06.2025 n. 708/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 708/2025
Data Deposito 27/06/2025
1

"“Ad integrare la responsabilità [ex art. 2051 c.c.] è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.06.2025 n. 706/2025 - GOT: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 706/2025
Data Deposito 26/06/2025
1

"“Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.06.2025 n. 702/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 702/2025
Data Deposito 25/06/2025
1

"“La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario. Chi agisce in rivendicazione è tenuto a fornire la prova rigorosa dell’asserito diritto di proprietà, suo e dei suoi danti causa, sul bene, dovendo egli dimostrare, alternativamente, l’acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentano di giungere all’acquisto a titolo originario. In soccorso della parte onerata interviene tuttavia l’istituto dell’usucapione, per cui l’attore può dare prova della proprietà dimostrando il possesso “uti dominus” protratto ininterrottamente per il periodo prescritto dalla legge.”.

“i presupposti per l’azione di risarcimento non possono coincidere integralmente con quelli dell’azione di rivendicazione o di restituzione ma necessitano di un quid pluris, costituito dal danno-conseguenza che non può essere semplicemente connesso allo status di proprietario e non può ridursi ad una lesione generica del diritto di godimento, ma deve manifestarsi come perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene”, che deve essere allegata e provata, anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c.”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.06.2025 n. 687/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 687/2025
Data Deposito 23/06/2025
1

"“(…) il soggetto che ha stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita. Tale diritto può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (…) e quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive o avventate”."

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