Area
Penale
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
813/2025
Data
15 Lug 2025
Relatore
Dott. Schiraldi
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.07.2025 n. 813/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi
Massima Principale
"“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.”
“L’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, atteso che la recidiva, nella struttura dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.”"
“L’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, atteso che la recidiva, nella struttura dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.”"
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