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Sentenze riguardanti:
Recidiva nel biennio

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.12.2025 n. 1973/2025 - Giudice Dott.ssa Scalera

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scalera N. 1973/2025 18/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo. Al riguardo, l’articolo 5 del decreto citato ha infatti integrato la fattispecie contravvenzionale relativa alla guida senza patente, rendendola penalmente rilevante nell’ipotesi di recidiva nel biennio, dovendosi ritenere modificata la nozione di recidiva, che, nel caso di specie, ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.07.2025 n. 813/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 813/2025 15/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.”

“L’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, atteso che la recidiva, nella struttura dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.07.2025 n. 1203/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1203/2025 08/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 8/16 ha provveduto a depenalizzare la condotta descritta nell’imputazione, stabilendo che, a far data dal 06.02.16, tale condotta integri un mero illecito amministrativo, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell’art. 116 del Codice della Strada. Secondo le disposizioni dell’articolo 116, comma 15, ultimo periodo, Codice della Strada, in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell’arresto fino ad un anno."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.04.2025 n. 659/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 659/2025 14/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.”

“Per assolvere all’onere della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari, quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta.”"