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Sentenze riguardanti:
Esclusione responsabilità

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.12.2025 n. 1335/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 1335/2025 09/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nel caso di culpa in vigilando, come in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva, consistita nel non aver impedito un evento che si era tenuti ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce prova dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno. In tali casi, per escludere l’esistenza del nesso causale tra omissione e danno, è necessario dimostrare che l’evento dannoso aveva avuto una causa diversa dall’omissione, indicando la diversa causa specifica che aveva determinato l’evento” [nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore di una casa di riposo per la caduta a terra di una dimorante a causa della presenza di un pezzo di nastro adesivo posizionato sul pavimento della sala, finalizzato a contenere una disconnessione presente tra gli elementi della pavimentazione]."
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 14.06.2022 n. 808/2022 - Giudice: Dott. Straccialini

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott. Straccialini N. 808/2022 14/06/2022
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore/ricorrente compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto/resistente, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che rappresenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, I comma, cc.”"