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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.10.2025 n. 1115/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 1115/2025
Data Deposito 22/10/2025
1

"“(…) dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 si delinea un duplice binario di riscossione mediante ruolo, ovvero quello delle entrate di natura pubblicistica anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, e quello delle entrate previsto dall’art 17 (dunque facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica) aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo. L’escussione della garanzia prestata dal Fondo [di garanzia per le PMI] dà luogo ad un fenomeno di surroga che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto di carattere pubblicistico nel senso che, a fronte del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l’impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell’inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore”.

“nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell’azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l’iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è senz’altro legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 1075 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 1075/2025
Data Deposito 15/10/2025
1

"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. [fattispecie nella quale l’opposizione all’esecuzione veniva rigettata atteso che nel mutuo ipotecario di cui si trattava era espressamente data quietanza dell’importo ricevuto, costituito dalla mutuataria in deposito cauzionale, e la stessa mutuataria aveva assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile]."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.10.2025 n. 1068/2025 - GOT: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 1068/2025
Data Deposito 14/10/2025
1

"“Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente
separate condanne reciproche, non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra, è necessario proporre l’impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.10.2025 n. 1052/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 1052/2025
Data Deposito 10/10/2025
1

"“l’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., stabilisce per l’esecuzione della preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio all’adunanza assembleare (quale requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione in essa presa) forme determinate (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano). L’assemblea non può, allora, validamente deliberare, né l’amministratore può comunque disporre, che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siamo inoltrate mediante messaggio di posta elettronica ordinaria. Semmai il regolamento condominiale (…) può stabilire forme alternative di comunicazione, sempre che esse, tuttavia, prescelgano un valido sistema convenzionale di conoscenza degli avvisi diretti agli aventi diritto, tale non rivelandosi il messaggio di posta elettronica semplice. Opera, invero, il limite dell’art. 72 disp.att. c.c., il quale, prescrive che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. [Ne deriva che la convocazione effettuata a mezzo posta elettronica semplice non poteva ritenersi valida giacché non consente di ritenere comprovata la consegna della mail e che, di conseguenza, l’attrice non era stata regolarmente convocata all’adunanza assembleare]”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.10.2025 n. 1025/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 1025/2025
Data Deposito 06/10/2025
1

"Ai sensi dell’art.18 D. Lgs.261/1999 “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 del codice penale” e solo “Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”. Di conseguenza, ove non si configuri vera e propria notificazione a mezzo posta, il portalettere che redige la distinta non riveste la qualifica di pubblico ufficiale."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.09.2025 n. 987/2025 - GOT: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 987/2025
Data Deposito 29/09/2025
1

"“(…) va osservato che nel rapporto di agenzia il recesso per giusta causa rappresenta una delle modalità di cessazione del rapporto esercitabile da entrambe le parti, agente e preponente. Tale strumento consente di ottenere la cessazione immediata del contratto senza obbligo di preavviso, a condizione che sussista una motivazione tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Il legame fiduciario, elemento essenziale del contratto di agenzia, impone una collaborazione basata su correttezza, lealtà e reciproca fiducia.
La giusta causa, presupposto del recesso immediato, è individuabile ex art. 2119 c.c., applicabile analogicamente al rapporto di agenzia, in un comportamento così grave da rendere intollerabile anche una temporanea prosecuzione del contratto. La prova della giusta causa, particolarmente rigorosa, spetta a chi esercita il recesso, e deve fondarsi su elementi concreti”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.09.2025 n. 1070/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 1070/2025
Data Deposito 23/09/2025
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"“[In tema di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato] la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo dell’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.09.2025 n. 952/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 952/2025
Data Deposito 17/09/2025
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"“L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti. Pertanto, svolgendosi lo stesso secondo le regole ordinarie, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Sempre in virtù dei principi generali, parte opponente, convenuta in senso sostanziale, deve prendere posizione in maniera specifica, contestandoli, sui fatti costitutivi della domanda attorea”.

“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una mera dichiarazione unilaterale, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costruito, onde, quando tale rapporto, per sua natura o per suo contenuto o sviluppo, viene da essere contestato , la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può , attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova di quanto in esso contenuto, valendo semmai a mero indizio”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.09.2025 n. 920/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 920/2025
Data Deposito 11/09/2025
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"In ipotesi di contratto di appalto, in tema di riparto ed individuazione della responsabilità in capo all’appaltatore, o al committente, per danni cagionati a terzi, il fatto che l’esecuzione materiale sia stata affidata ad un appaltatore non esclude la legittimazione (passiva) del committente, giacché la responsabilità ex artt. 1655, 2043 e 2049 c.c. può ben configurarsi anche nei confronti di quest’ultimo e, nello specifico, allorquando “l’appaltatore, in virtù degli accordi contrattuali, si sia limitato a eseguire gli ordini ricevuti, agendo come mero nudus minister. In questo scenario, infatti, l’appaltatore finisce per operare come un semplice “esecutore di ordini” (nudus minister) e si avvicina, funzionalmente e sostanzialmente, alla figura del “commesso”. (…) Di regola non può invocarsi la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. o ex art. 1655 c.c. dato che “l’appaltatore, in quanto imprenditore autonomo, organizza i mezzi necessari ed assume il rischio della gestione, rispondendo direttamente dei danni cagionati a terzi. La responsabilità del committente, pertanto, ha natura eccezionale e richiede la dimostrazione di specifiche ingerenze o della scelta negligente di un’impresa palesemente inidonea. In definitiva, il committente risponde dei danni arrecati a terzi dall’appaltatore soltanto ove abbia impartito direttive specifiche sulle modalità esecutive dell’opera, tali da ridurre l’autonomia dell’appaltatore, ovvero abbia scelto un’impresa manifestamente inidonea”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.09.2025 n. 915/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 915/2025
Data Deposito 09/09/2025
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"In tema di occupazione senza titolo di immobile, l’accertata permanenza del convenuto nell’immobile oltre il termine di scadenza del contratto o del godimento legittimo, nonostante la diffida alla restituzione, integra occupazione sine titulo e obbliga l’occupante al pagamento di una indennità per il periodo di indebita detenzione, da determinarsi, in difetto di diverso accordo o prova di diverso valore di mercato, sulla base dei valori locativi correnti individuati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI); resta escluso l’ulteriore risarcimento salvo prova rigorosa di maggior danno effettivo cagionato al proprietario."

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