Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
1115/2025
Data
22 Ott 2025
Relatore
Dott.ssa Villani
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.10.2025 n. 1115/2025 - GOT: Dott.ssa Villani
Massima Principale
"“(…) dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 si delinea un duplice binario di riscossione mediante ruolo, ovvero quello delle entrate di natura pubblicistica anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, e quello delle entrate previsto dall’art 17 (dunque facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica) aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo. L’escussione della garanzia prestata dal Fondo [di garanzia per le PMI] dà luogo ad un fenomeno di surroga che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto di carattere pubblicistico nel senso che, a fronte del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l’impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell’inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore”.
“nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell’azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l’iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è senz’altro legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”."
“nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell’azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l’iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è senz’altro legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”."
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