Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.09.2025 n. 920/2025 - GOT: Dott.ssa Medica
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Medica
N. 920/2025
11/09/2025
Massima Rilevante:
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"In ipotesi di contratto di appalto, in tema di riparto ed individuazione della responsabilità in capo all’appaltatore, o al committente, per danni cagionati a terzi, il fatto che l’esecuzione materiale sia stata affidata ad un appaltatore non esclude la legittimazione (passiva) del committente, giacché la responsabilità ex artt. 1655, 2043 e 2049 c.c. può ben configurarsi anche nei confronti di quest’ultimo e, nello specifico, allorquando “l’appaltatore, in virtù degli accordi contrattuali, si sia limitato a eseguire gli ordini ricevuti, agendo come mero nudus minister. In questo scenario, infatti, l’appaltatore finisce per operare come un semplice “esecutore di ordini” (nudus minister) e si avvicina, funzionalmente e sostanzialmente, alla figura del “commesso”. (…) Di regola non può invocarsi la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. o ex art. 1655 c.c. dato che “l’appaltatore, in quanto imprenditore autonomo, organizza i mezzi necessari ed assume il rischio della gestione, rispondendo direttamente dei danni cagionati a terzi. La responsabilità del committente, pertanto, ha natura eccezionale e richiede la dimostrazione di specifiche ingerenze o della scelta negligente di un’impresa palesemente inidonea. In definitiva, il committente risponde dei danni arrecati a terzi dall’appaltatore soltanto ove abbia impartito direttive specifiche sulle modalità esecutive dell’opera, tali da ridurre l’autonomia dell’appaltatore, ovvero abbia scelto un’impresa manifestamente inidonea”."
Art. 1655 c.c.
Art. 2049 c.c.
Responsabilità dell’appaltatore e del committente per danni cagionati a terzi
Responsabilità dei padroni e dei committenti
Responsabilità esclusiva dell’appaltatore
Responsabilità del committente per ingerenze nell’appalto
Nudus minister
Responsabilità per culpa in eligendo
Art. 2043 c.c.