Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1171/2025 - Giudice: Dott. Cingolani
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Cingolani
Numero / Anno
1171/2025
Data Deposito
03/11/2025
1
""Non può ottenersi la pronuncia di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, qualora le parti del contratto preliminare di vendita di cosa futura abbiano espressamente subordinato la stipula del contratto definitivo alla avvenuta edificazione degli immobili oggetto dello stesso.""
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1169/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Medica
Numero / Anno
1169/2025
Data Deposito
03/11/2025
1
"“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. (…) Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico”.
“(…) il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti”."
Corte d’Appello di L’Aquila – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1145/2025 - Tribunale in composizione collegiale
Organo
Corte d’Appello di L’Aquila
Relatore
Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno
1145/2025
Data Deposito
03/11/2025
1
"“(…) secondo l’art. 473 bis 19 c.p.c le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 (atti introduttivi) e 473-bis.17 (memorie integrative) operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori e, di certo, la questione del diritto di visita e della frequentazione padre-figlia rientra fra quelle indicate nel predetta norma”."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 31.10.2025 n. 1165/2025 - GOT: Dott. Morelli
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Morelli
Numero / Anno
1165/2025
Data Deposito
31/10/2025
1
"“(…) la responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2297 c.c. sorge in virtù della mera esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia quando la condotta complessiva dei soggetti coinvolti sia idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società, indipendentemente dall’effettiva esistenza di un vincolo societario nei rapporti interni tra i soci. Il principio dell’apparenza del diritto, posto a tutela della buona fede dei terzi, comporta che coloro i quali si comportino esteriormente come soci assumano in solido le obbligazioni come se la società esistesse. Tutti i soci della società di fatto rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali, non soltanto coloro che abbiano materialmente compiuto gli atti di gestione da cui derivano le obbligazioni. La prova che incombe sulla parte Attrice in quanto soggetto estraneo e terzo rispetto al società assume caratteristiche precipuo nel senso che assume rilievo la percezione esterna degli elementi caratterizzanti la società, a tutela dell’affidamento del terzo”."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.10.2025 n. 1144/2025 - GOT: Dott. Bernardi
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Bernardi
Numero / Anno
1144/2025
Data Deposito
29/10/2025
1
"In tema di servitù di passaggio, qualora il fondo sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso il proprietario ha diritto, ai sensi dell’art. 1054 c.c., di ottenere dal solo alienante, o dai suoi eredi, la costituzione del passaggio necessario per l’accesso alla pubblica via; la medesima disposizione non consente, in mancanza di espressa previsione normativa, di porre a carico dell’alienante le spese di realizzazione delle opere necessarie all’esercizio del passaggio."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.10.2025 n. 1155/2025 - Giudice: Dott.ssa Scelli
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Scelli
Numero / Anno
1155/2025
Data Deposito
29/10/2025
1
"“La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
“qualora l’insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato”."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.10.2025 n. 1145/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Medica
Numero / Anno
1145/2025
Data Deposito
29/10/2025
1
"La portata applicativa della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c. si configura come sussidiaria rispetto a quella delineata dal primo comma del medesimo articolo. Essa trova applicazione solo qualora non sia possibile accertare, in modo compiuto, il grado di colpa dei singoli conducenti, ovvero nei casi in cui rimangano ignote le modalità e le cause della collisione. Ne consegue che detta presunzione ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria. Tale onere probatorio grava, in egual misura, su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. L’accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l’automatico esonero da responsabilità dell’altro. A tal fine, è necessario dimostrare che quest’ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.10.2025 n. 1129/2025 - Giudice Dott. Bernardi
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Bernardi
Numero / Anno
1129/2025
Data Deposito
27/10/2025
1
"“(…) in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere a norma dell’art. 2033 c.c. i canoni versati al momento della esecuzione del contratto”.
“(…) il mutamento del rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda e lascia immutate le preclusioni e le decadenze già maturate, ragion per cui l’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e di documenti non consente alle parti di proporre domande nuove”. [fattispecie nella quale parte ricorrente aveva spiegato, per la prima volta nella memoria integrativa, una domanda volta al pagamento di un’indennità di occupazione per il mancato godimento del bene/immobile occupato senza titolo dal resistente]"
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 24.10.2025 n. 1124/2025 - GOT: Dott.ssa Medica
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Medica
Numero / Anno
1124/2025
Data Deposito
24/10/2025
1
"In materia di violazioni dell’art. 146, comma 3, C.d.S., l’accertamento del passaggio con semaforo rosso mediante dispositivi fotografici (cd. T-Red) non richiede la sottoposizione dell’apparecchiatura a verifiche periodiche di taratura metrologica, trattandosi di strumenti non destinati alla misurazione della velocità ma alla mera documentazione fotografica dell’illecito; è pertanto sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, la certificazione di conformità e il collaudo del dispositivo, non trovando applicazione i principi elaborati per gli autovelox. L’omessa installazione del dispositivo di countdown non incide sulla validità dell’accertamento ove, alla data dell’infrazione, non sia decorso il termine previsto dalla normativa transitoria per l’adeguamento degli impianti semaforici esistenti."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.10.2025 n. 1120/2025 - GOT: Dott.ssa Medica
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Medica
Numero / Anno
1120/2025
Data Deposito
23/10/2025
1
"“[Nella responsabilità ex art. 2051 c.c.] qualora il caso fortuito sia consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se questa sia sufficiente ad escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode, devono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”."