Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.10.2025 n. 1144/2025 - GOT: Dott. Bernardi
Tribunale di Pescara
Rel. Dott. Bernardi
N. 1144/2025
29/10/2025
Massima Rilevante:
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"In tema di servitù di passaggio, qualora il fondo sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso il proprietario ha diritto, ai sensi dell’art. 1054 c.c., di ottenere dal solo alienante, o dai suoi eredi, la costituzione del passaggio necessario per l’accesso alla pubblica via; la medesima disposizione non consente, in mancanza di espressa previsione normativa, di porre a carico dell’alienante le spese di realizzazione delle opere necessarie all’esercizio del passaggio."