Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.12.2025 n. 1349/2025 - GOT: Dott.ssa Villani
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Villani
Numero / Anno
1349/2025
Data Deposito
11/12/2025
1
""Chi contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza del documento e deve provarne la falsità, ovvero la non provenienza dall’autore apparente. L’azione di accertamento negativo (…) può pertanto ritenersi un mezzo processuale necessario per contestare la autenticità del testamento olografo.""
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.12.2025 n. 1335/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Medica
Numero / Anno
1335/2025
Data Deposito
09/12/2025
1
"“Nel caso di culpa in vigilando, come in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva, consistita nel non aver impedito un evento che si era tenuti ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce prova dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno. In tali casi, per escludere l’esistenza del nesso causale tra omissione e danno, è necessario dimostrare che l’evento dannoso aveva avuto una causa diversa dall’omissione, indicando la diversa causa specifica che aveva determinato l’evento” [nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore di una casa di riposo per la caduta a terra di una dimorante a causa della presenza di un pezzo di nastro adesivo posizionato sul pavimento della sala, finalizzato a contenere una disconnessione presente tra gli elementi della pavimentazione]."
Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 08.12.2025 n. 899/2025 - Giudice: Dott.ssa Schiazza
Organo
Giudice di Pace di Pescara
Relatore
Dott.ssa Schiazza
Numero / Anno
899/2025
Data Deposito
08/12/2025
1
"“Non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è omologato, ma solo approvato”."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.12.2025 n. 1325/2025 - GOT: Dott.ssa Di Cintio
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno
1325/2025
Data Deposito
03/12/2025
1
""Gli effetti della garanzia per evizione conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa della futura evizione. La condizione soggettiva del venditore e degli acquirenti è irrilevante ai fini della sussistenza dell’evizione, in quanto tale garanzia mira a ripristinare la situazione economica dell’acquirente quale era prima dell’acquisto.""
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.12.2025 n. 1322/2025 - GOT: Dott.ssa Bertucci
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Bertucci
Numero / Anno
1322/2025
Data Deposito
02/12/2025
1
"“(…) la registrazione di un comodato d’uso gratuito di un immobile è obbligatoria, se il contratto è scritto. In questo caso, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20-30 giorni dalla stipula. La omissione di tale adempimento non solo determina delle sanzioni di tipo fiscale, ma anche la nullità del contratto stesso. Infatti, un contratto di comodato che avrebbe dovuto essere registrato, ma non lo è stato, è considerato nullo ai fini civilistici.
A maggior ragione, deve essere registrata qualsiasi successiva modifica che ne comporti la cessione, o meglio, la risoluzione e la stipula di un nuovo contratto con un nuovo comodatario, con comunicazione all’Agenzia delle Entrate”."
Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 01.12.2025 n. 875/2025 - Giudice: Dott.ssa Della Fazia
Organo
Giudice di Pace di Pescara
Relatore
Dott.ssa Della Fazia
Numero / Anno
875/2025
Data Deposito
01/12/2025
1
"“(…) il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28 della L. 689/81, richiamato dall’art. 209 del C.d.S., riguarda il diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal medesimo. Mentre il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale, a norma dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 571 del 1982, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell’avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode”."
Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 28.11.2025 n. 821/2025 - GOT: Dott. Straccialini
Organo
Giudice di Pace di Pescara
Relatore
Dott. Straccialini
Numero / Anno
821/2025
Data Deposito
28/11/2025
1
"In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.11.2025 n. 1296/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Medica
Numero / Anno
1296/2025
Data Deposito
28/11/2025
1
"“Considerato che la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale non consegue al mancato invito entro il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice, quanto piuttosto al mancato esperimento dell’invito alla negoziazione entro il termine di celebrazione della udienza di rinvio del processo, in quanto l’inerzia della parte non può pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio sine die, ne consegue che, qualora, (…), la parte onerata non abbia provveduto ad inoltrare l’invito a tutte le parti processuali entro il termine massimo dell’udienza di rinvio, la domanda va dichiarata improcedibile”."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.11.2025 n. 1288/2025 - GOT: Dott.ssa Di Cintio
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno
1288/2025
Data Deposito
26/11/2025
1
""la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale se esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all’avente causa. La prova della titolarità del credito, deve essere fornita dall’Istituto che intenda ottenere titolo fondato sul credito ceduto con l’allegazione sia del contratto di cessione, che dell’esatte identificazione del credito azionato in monitorio nell’ambito dell’elenco delle posizioni cedute, con l’esatta e specifica indicazione della sequenze numerica che la identifica""
Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 26.11.2025 n. 859/2025 - Giudice: Dott.ssa Della Fazia
Organo
Giudice di Pace di Pescara
Relatore
Dott.ssa Della Fazia
Numero / Anno
859/2025
Data Deposito
26/11/2025
1
"“in caso di affidamento condiviso del minore laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, in tal caso si può optare per il pagamento al 100% [dell’assegno unico] al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%. (…) anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l’intero importo dell’assegno unico universale. La motivazione risiede nella finalità stessa dell’assegno di garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane”."