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Sentenze riguardanti:
Impugnazione

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.12.2025 n. 1349/2025 - GOT: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 1349/2025 11/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""Chi contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza del documento e deve provarne la falsità, ovvero la non provenienza dall’autore apparente. L’azione di accertamento negativo (…) può pertanto ritenersi un mezzo processuale necessario per contestare la autenticità del testamento olografo.""
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 31.07.2025 n. 501/2025 – Pres. Perla – Rel. Capolupo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara Rel. Pres. Perla – Rel. Capolupo N. 501/2025 31/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Nel processo tributario, il termine per l’impugnazione decorre dal valido perfezionamento della notifica dell’atto, che segna il momento della conoscibilità legale e non della conoscenza effettiva del suo contenuto. La notifica ha la funzione di far decorrere il termine per il ricorso e di rendere definitivo l’atto in caso di mancata impugnazione.

Il principio di tutela del contraddittorio e della parità delle parti non consente di riaprire termini decadenziali già spirati e la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, anche se avvenuta mediante affissione all’albo comunale, esclude la possibilità di contestarne la conoscenza tardiva.

È pertanto inammissibile il ricorso avverso un atto della riscossione che miri a contestare vizi di atti impositivi presupposti ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, potendo essere dedotti solo vizi propri dell’atto impugnato."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2025 n. 215/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 215/2025 20/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l’eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle.”

“(…) indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.”

“In altri termini, la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l’interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.”"