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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.01.2026 n. 14 - GOT: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 14/2026
Data Deposito 05/01/2026
1

"In tema di segnalazioni a sistemi di informazione creditizia privati, grava sull’intermediario l’onere di provare non solo l’invio del preavviso di prima segnalazione al debitore, ma anche il rispetto dell’ordine temporale tra preavviso e prima segnalazione, dovendo quest’ultima intervenire solo dopo che il preavviso sia stato portato a conoscenza dell’interessato nei termini stabiliti dalla disciplina di settore; ne consegue che, ove l’intermediario non fornisca prova rigorosa dell’adempimento di tali obblighi, la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia deve ritenersi illegittima e lesiva dei diritti dell’interessato, a prescindere dalla sussistenza oggettiva del debito o dall’effettivo ritardo nei pagamenti, con conseguente responsabilità dell’intermediario per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla indebita segnalazione."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.01.2026 n. 12 - GOT: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 12/2026
Data Deposito 05/01/2026
1

"In materia di Edilizia Residenziale Pubblica, il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell’assegnazione dell’alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dell’assegnazione; ed infatti con la L.R. 18/2018 ha introdotto per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell’assegnazione dell’alloggio popolare di cui agli art. 2, comma 1, lett. b-bis) e g-bis); allo stesso tempo ha disciplinato il potere di decadenza di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett. g-bis) dell’art.2. Il provvedimento di decadenza, allora, risulta giustificato esclusivamente laddove la condizione dell’assegnatario rientra nelle previsioni di cui alla lett. g-bis) dell’art.2, non avendo, viceversa, voluto il Legislatore attribuire il potere di decadenza dall’alloggio popolare nel caso in cui l’assegnatario ha riportato condanne per i reati indicati dall’art. 2, comma 1, lett.b bis)."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.01.2026 n. 15 - GOT: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 15/2026
Data Deposito 05/01/2026
1

"“La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l’iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio”

“Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. … senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 9 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 9/2026
Data Deposito 02/01/2026
1

"“il correntista è certo legittimato a promuovere un’azione di mero accertamento negativo, avendo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l’esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile “in almeno tre direzioni”: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell’eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito”.

“in assenza di indici che possano essere utilizzati per la ricostruzione del rapporto nella parte non coperta dagli e/c, ricade sulla parte attorea/debitrice il dato sfavorevole del saldo passivo presente nel primo e/c disponibile”."

2

"“nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione”."

3

"“nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 4 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 4/2026
Data Deposito 02/01/2026
1

"In tema di condominio negli edifici, la revisione delle tabelle millesimali è ammissibile, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., anche ove le stesse abbiano natura contrattuale, qualora siano intervenute mutate condizioni dell’edificio – quali sopraelevazioni, incrementi di superficie, modifiche di destinazione d’uso o variazioni nel numero delle unità immobiliari – idonee ad alterare in misura superiore ad un quinto il valore proporzionale originario anche di una sola unità. Integra tale presupposto, in particolare, la trasformazione di locali originariamente destinati a magazzino in più unità commerciali con diverso coefficiente di destinazione; la vendita a terzi dell’alloggio del custode, prima escluso dal computo millesimale; nonché l’inserimento nel conteggio di locali in precedenza non considerati (quale un ripostiglio), trattandosi di variazioni suscettibili di incidere sui rapporti proporzionali originari. In tali ipotesi, la natura contrattuale delle tabelle non osta alla loro revisione, ove ricorrano i presupposti normativi."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.12.2025 n. 1368/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 1368/2025
Data Deposito 16/12/2025
1

"In tema di liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 117 T.U.S.G. e del relativo protocollo, l’udienza non può considerarsi di mero rinvio se sono state svolte attività consistite nella rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento, nella dichiarazione di inefficacia della misura cautelare alla quale era stato sottoposto l’imputato e nel rinvio del processo ad altra data per assenza del teste del P.M."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.12.2025 n. 1371/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 1371/2025
Data Deposito 16/12/2025
1

"Ai sensi dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., l’amministratore di condominio è legittimato a sospendere al condomino moroso, la cui inadempienza nel pagamento degli oneri condominiali si sia protratta per almeno un semestre, l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato, ivi compresi il servizio idrico, la citofonia e l’antenna centralizzata, non essendo prevista dalla norma alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali e dovendosi privilegiare la tutela del condominio e degli altri condomini adempienti rispetto al protrarsi della morosità del singolo."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 1362/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 1362/2025
Data Deposito 15/12/2025
1

"“L’enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell’utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l’acquisto per effetto del possesso “ad usucapionem”, al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l’enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all’acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l’interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell’utilista contro il diritto del proprietario”

“se non redatto per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il contratto di enfiteusi è nullo e non produce alcun effetto giuridico, non potendo quindi costituire validamente il diritto reale. Né, in difetto di contratto scritto, può ritenersi provato un diritto reale sulla base di risultanze catastali, le quali, in presenza di precipue contestazioni al riguardo, hanno funzione meramente fiscale e, comunque, non fondanti una presunzione assoluta (presumptio iure et de iure), stabilita come tale dalla legge, che non ammette prova contraria, bensì relativa (iuris tantum), che l’ammette e consente l’inversione dell’onere della prova”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 1366/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 1366/2025
Data Deposito 15/12/2025
1

"“Il divieto di abuso di dipendenza economica trova applicazione non solo nei contratti di subfornitura ma costituisce espressione di un principio più generale dell’ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori”.

“Per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l’attività imprenditoriale dell’una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell’impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura; il secondo, parimenti necessario, concernente l’“abuso” che l’impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell’abuso di diritto e quindi nell’uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall’ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale”."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 12.12.2025 n. 921/2025 - GOT: Dott. Marano

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Marano
Numero / Anno 921/2025
Data Deposito 12/12/2025
1

"“In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte dell’art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’analogo art. 7, comma 9, lett. b – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari”."

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