Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
1366/2025
Data
15 Dic 2025
Relatore
Dott.ssa Cordisco
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 1366/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco
Massima Principale
"“Il divieto di abuso di dipendenza economica trova applicazione non solo nei contratti di subfornitura ma costituisce espressione di un principio più generale dell’ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori”.
“Per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l’attività imprenditoriale dell’una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell’impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura; il secondo, parimenti necessario, concernente l’“abuso” che l’impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell’abuso di diritto e quindi nell’uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall’ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale”."
“Per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l’attività imprenditoriale dell’una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell’impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura; il secondo, parimenti necessario, concernente l’“abuso” che l’impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell’abuso di diritto e quindi nell’uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall’ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale”."
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