Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
14/2026
Data
05 Gen 2026
Relatore
Dott. Cingolani
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.01.2026 n. 14 - GOT: Dott. Cingolani
Danni patrimoniali e non patrimoniali da segnalazione indebita
Illegittimità della segnalazione
Intervallo temporale tra preavviso e segnalazione
Obblighi dell’intermediario finanziario
Onere della prova dell’intermediario
Preavviso di segnalazione
Responsabilità dell’intermediario segnalante
Segnalazione a sistemi di informazione creditizia
Segnalazione inadempimenti
Segnalazione ritardi
Trattamento dati personali
Massima Principale
"In tema di segnalazioni a sistemi di informazione creditizia privati, grava sull’intermediario l’onere di provare non solo l’invio del preavviso di prima segnalazione al debitore, ma anche il rispetto dell’ordine temporale tra preavviso e prima segnalazione, dovendo quest’ultima intervenire solo dopo che il preavviso sia stato portato a conoscenza dell’interessato nei termini stabiliti dalla disciplina di settore; ne consegue che, ove l’intermediario non fornisca prova rigorosa dell’adempimento di tali obblighi, la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia deve ritenersi illegittima e lesiva dei diritti dell’interessato, a prescindere dalla sussistenza oggettiva del debito o dall’effettivo ritardo nei pagamenti, con conseguente responsabilità dell’intermediario per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla indebita segnalazione."