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Sentenze e Provvedimenti

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Civile

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza depositata il 2024-01-14 n. 14/2024 - Giudice: non specificato

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Angelozzi
Numero / Anno 14/2024
Data Deposito 14/01/2024
1

"“Per integrare la fattispecie di cui all’art. 337 c.p., infatti, occorre che l’agente utilizzi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’esito
positivo o negativo di tale azione ed dall’effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti: l’integrazione del reato non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del p.u. (così tra le altre Cass. VI, 29.1.2010. n. 3970). Inoltre, occorre che si tratti di un comportamento idoneo ad opporsi in maniera concreta ed efficace ad ostacolare il compimento dell’atto che il p.u. sta legittimamente eseguendo (sempre Cass. VI, 29.1.2010. n. 3970) e che la minaccia posta in essere sia concreta (Cass., sez. VI, 22/01/2019, n.5209).
In punto di dolo, il reato è punito a titolo di dolo specifico. Oltre dunque alla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di uno dei soggetti considerati dalle disposizioni -occorrendo la conoscenza delle relative qualifiche o quantomeno delle funzioni di fatto svolte (Cass., Sez. VI, 3.3.2004), cui è connessa la relativa qualifica pubblicistica – è necessario anche l’intento di impedire il compimento dell’atto d’ufficio o di servizio (ha, infatti, chiarito la Suprema Corte che il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente, cfr. C., Sez. VI, 17.9.2014, n. 38786; pertanto, quando il comportamento di aggressione all’incolumità fisica del p.u. non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell’atto di ufficio, ovvero manchi un nesso di causalità psicologica tra l’offesa arrecata e le funzioni esercitate dal p.u., la condotta violenta non integra il delitto in commento, potendo al più rappresentare l’espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del p.u., sussumibile sotto la
abrogata fattispecie del delitto di oltraggio; C., Sez. VI, 4.5.2005; C., Sez. VI, 23.10.2003)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2024 n. 59/2024 - Giudice: Dott. Ria

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Ria
Numero / Anno 59/2024
Data Deposito 11/01/2024
1

"“La domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell’art. 2948 c.c., che riguarda la sola domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la restituzione di un complessivo maggior credito che includa gli stessi interessi in quanto indebitamente corrisposti, bensì, trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”

“Il termine di prescrizione è di natura decennale [della domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo, di interessi ultralegali e di commissioni e spese varie] e decorre in corso di rapporto soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio; se invece il versamento era di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto corrente.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.01.2024 n. 58/2024 - Giudice: Dott. Ria

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Ria
Numero / Anno 58/2024
Data Deposito 11/01/2024
1

"“In virtù di quanto previsto dall’art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, la cessionaria ha infatti diritto al pagamento dell’importo di € 40 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ognuna delle azionate fatture. (…) Detta interpretazione, infatti, oltre che essere stata chiarita dalla stessa Commissione Europea, appare quella più conforme sia al tenore della disposizione che alla ratio della norma, la quale ha la precipua finalità di impedire – o quantomeno scoraggiare – il maturare di ritardi nell’adempimento delle obbligazioni inerenti le transazioni commerciali. E detta finalità di certo non potrebbe essere perseguita laddove l’entità del risarcimento dovesse ritenersi pari ad € 40,00 sull’intero importo del credito, posto che detta somma non andrebbe minimamente ad incidere su posizioni debitorie di rilevante entità. Proprio per tale ragione, detta somma va intesa come ulteriore posta debitoria – oltre gli interessi moratori – che il soggetto obbligato si troverà a dover corrispondere ogniqualvolta maturi un ritardo nell’adempimento di ciascuna singola obbligazione. Soltanto optando per tale lettura della norma, infatti, essa può di fatto costituire un deterrente ai lunghi ritardi negli adempimenti posto che nell’ambito di transazioni commerciali di lunga durata l’esiguo importo di € 40,00 – se applicato su ciascuna singola fattura – può svolgere davvero una concreta funzione deterrente e disincentivare, quindi, i fruitori di prestazioni e di servizi ad incorrere in lunghe more.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.01.2024 n. 29/2024 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 29/2024
Data Deposito 10/01/2024
1

"“Sia per crediti di natura contrattuale sia per quelli nascenti da fatto illecito il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria del processo a norma dell’art. 295 c.p.c.
per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito [N.d.r. Fattispecie nella quale il Giudice ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio promosso con azione revocatoria e quello penale di appello <<stante, come detto, l’indifferenza, ai fini del presente giudizio, dell’accertamento giudiziale del diritto di credito, potendo il medesimo prospettarsi finanche come “credito litigioso”>>]."

Civile

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza depositata il 2024-01-09 n. 9/2024 - Giudice: non specificato

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Angelozzi
Numero / Anno 9/2024
Data Deposito 09/01/2024
1

"“Ai fini della prova del reato di calunnia nella sua componente oggettiva, non è sufficiente accertare la non verosimiglianza delle accuse dovendo risultare con certezza che le stesse siano false. Ciò comporta la necessaria emersione di una versione alternativa dei fatti suffragata da elementi di prova inconfutabili (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 32841 del 28/05/2009, Rv. 244447).
Sotto il profilo psicologico, l’elemento soggettivo è rappresentato dalla consapevolezza della innocenza dell’incolpato (non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole) e da quella di esporlo al rischio di un procedimento penale; dolo che va rilevato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell’accertamento del dolo (Cassazione penale , sez. VI , 27/04/2022 , n. 21632). Va quindi ribadito che, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza
dell’accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2024 n. 5/2024 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 5/2024
Data Deposito 08/01/2024
1

"“Il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e, per poterlo valutare e personalizzare, si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che afferma l’autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. (…) Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.”"

Civile

Tribunale Civile di L’Aquila – sentenza depositata il 30.11.2023 n. 743/2023 - Giudice: Dott. Corbi

Organo Tribunale Civile di L’Aquila
Relatore Dott. Corbi
Numero / Anno 743/2023
Data Deposito 30/11/2023
1

"Ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito in capo alla società opposta, è sufficiente che quest’ultima alleghi documentazione comprovante la cessione. [Nel caso di specie la società versava in atti: l’avviso pubblicato ex art. 58 T.U.B., l’elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione unilaterale di cessione di credito, la lettera di messa in mora, il contratto di cessione]."

Civile

Tribunale Civile di Chieti – sentenza depositata il 12.09.2023 n. 89/2023 - Giudice: Dott. Grassi

Organo Tribunale di Chieti
Relatore Dott. Grassi
Numero / Anno 89/2023
Data Deposito 12/09/2023
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"“In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.”"

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 11.04.2023 n. 472/2023 - Giudice: Dott.ssa Caprara

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott.ssa Caprara
Numero / Anno 472/2023
Data Deposito 11/04/2023
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"L’opposizione a sanzione amministrativa deve ritenersi fondata e quindi da accogliere nel caso in cui il verbale di contestazione redatto dai militi contenga circostanze illogiche e incoerenti, non sottoposte precedentemente al vaglio dall’ente opposto."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 14.06.2022 n. 808/2022 - Giudice: Dott. Straccialini

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Straccialini
Numero / Anno 808/2022
Data Deposito 14/06/2022
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"“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore/ricorrente compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto/resistente, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che rappresenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, I comma, cc.”"

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