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Sentenze riguardanti:
Calunnia

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2026 n. 1920/2025 - GOT: Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 1920/2025 07/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La prova dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.06.2025 n. 1134/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 1134/2025 30/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La calunnia consiste nella incolpazione di reati effettivi e non di reati putativi, con la conseguenza che, anche quando il denunziante abbia indicato un preciso nomen iuris e si sia espressamente proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale, qualora i fatti descritti nella denunzia non abbiano alcuna attitudine ad integrare la data ipotesi, la configurabilità della calunnia resta di per sé esclusa."
Civile

Tribunale ordinario di Pescara – sentenza depositata il 2024-01-09 n. 9/2024 - Giudice: non specificato

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Angelozzi N. 9/2024 09/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Ai fini della prova del reato di calunnia nella sua componente oggettiva, non è sufficiente accertare la non verosimiglianza delle accuse dovendo risultare con certezza che le stesse siano false. Ciò comporta la necessaria emersione di una versione alternativa dei fatti suffragata da elementi di prova inconfutabili (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 32841 del 28/05/2009, Rv. 244447).
Sotto il profilo psicologico, l’elemento soggettivo è rappresentato dalla consapevolezza della innocenza dell’incolpato (non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole) e da quella di esporlo al rischio di un procedimento penale; dolo che va rilevato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell’accertamento del dolo (Cassazione penale , sez. VI , 27/04/2022 , n. 21632). Va quindi ribadito che, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza
dell’accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione)”."