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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.01.2025 n. 28/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 28/2025
Data Deposito 13/01/2025
1

"“La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico su un’area privata, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall’esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.01.2025 n. 25/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 25/2025
Data Deposito 10/01/2025
1

"“Il semplice, unilaterale “ripensamento” o “pentimento” della parte venditrice in ordine alla misura del prezzo richiesto, o l’aver trovato un acquirente disposto a pagare un prezzo superiore, non può costituire valido motivo per ottenere una risoluzione del contratto. Né può essere ritenuto rilevante a tal fine lo scostamento del prezzo di vendita dalle quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, le quali, per giurisprudenza costante, “non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” e “non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2025 n. 44/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 44/2025
Data Deposito 09/01/2025
1

"“La penale di cui all’art. 1382 c.c., e cioè la prestazione che uno dei contraenti si è obbligato ad eseguire in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, costituisce oggetto di un debito non di valore ma di valuta. Pertanto, ove a sua volta tale prestazione non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti – ricorrendone le specifiche condizioni – gli interessi moratori e l’eventuale ulteriore risarcimento del danno maggiore di cui all’art. 1224 c.c., a ciò non ostando l’effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (ai sensi dell’art. 1382, ultima parte del primo comma, c.c.), atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale.”

È valida e pienamente efficace la clausola risolutiva nel contratto di locazione se presenta un contenuto sufficientemente specifico e determinato, poiché riferita ad un’unica specifica e determinata obbligazione, distintamente individuata ed assunta a ragione sufficiente di risoluzione di diritto del contratto."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 22/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 22/2025
Data Deposito 08/01/2025
1

"Pertanto l’abbandono dell’impiego lavorativo (…) [da parte di uno dei coniugi] non rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi. Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell’assegno (…) e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono, a ben vedere, la rilevanza della (…) cessazione lavorativa."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 20/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 20/2025
Data Deposito 08/01/2025
1

"In tema di buoni postali fruttiferi emessi dopo il 1° luglio 1986 su moduli cartacei della serie “P” ma contraddistinti dalla dicitura “Q/P”, deve ritenersi applicabile la disciplina della serie “Q”, come integrata dal D.M. 13 giugno 1986. Ne consegue che la modifica del regime di rendimento, ancorché in peius, disposta con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (ratione temporis vigente), assume valore normativo cogente e si integra ipso iure, ai sensi dell’art. 1339 c.c., nel regolamento contrattuale, prevalendo sulle indicazioni difformi apposte sul titolo, le quali non costituiscono espressione negoziale idonea a fondare un affidamento tutelabile in capo al sottoscrittore. Quanto alla variazione dei saggi di interesse, tale circostanza può essere conosciuta dai risparmiatori con l’uso dell’ordinaria diligenza, stante la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, avente regime di pubblicità legale che genera una presunzione giuridica di conoscenza da parte della generalità dei cittadini e quindi dei risparmiatori."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 17/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 17/2025
Data Deposito 08/01/2025
1

"“Il procedimento possessorio, pur se introdotto con un unico atto di impulso (il ricorso), si articola in due diverse fasi (l’una di natura sommaria, limitata all’emanazione di provvedimenti immediati, l’altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa), le quali, attese le diverse finalità cui risultano funzionali, devono ritenersi del tutto autonome tra loro, con la conseguenza che l’eventuale omissione della prima (ovvero l’esito del reclamo avverso il provvedimento che lo conclude) non può avere incidenza alcuna sul procedimento che deve necessariamente concludersi con la sentenza che accorda o nega la tutela possessoria; e ciò qualora il merito possessorio sia compulsato dall’iniziativa di almeno una delle parti, permanendo in difetto l’efficacia esecutiva dell’ordinanza interdittale.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 18/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 18/2025
Data Deposito 08/01/2025
1

"Nelle procedure di pignoramento immobiliare, le contestazioni inerenti il prezzo di vendita e suoi criteri di determinazione (nella specie, sproporzione del prezzo di vendita dell’immobile rispetto al valore di stima e alle quotazioni di mercato), si propongono -ex 591 ter c.p.c.- con reclamo avverso l’ordinanza di delega con cui il G.E. impartisce le relative istruzioni al professionista delegato, prima che le istruzioni ritenute erronee o inopportune siano eseguite e, dunque, prima dell’aggiudicazione, ovvero mediante opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del G.E. conclusivo della relativa fase, ossia il decreto di trasferimento, ex art. 617, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dal suo deposito in Cancelleria."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 29/2025 - Giudice: Dott. Rapino

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Rapino
Numero / Anno 29/2025
Data Deposito 08/01/2025
1

"“in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., la quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È parimenti noto che l’art. 2051 c.c. onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ovvero del fatto del terzo.”

“in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”.

“(…) dovendosi escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ..”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 23/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 23/2025
Data Deposito 08/01/2025
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"“In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere la trascrizione dell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Mentre l’acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza, che potrà essere emessa anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 19/2025 - Composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 19/2025
Data Deposito 08/01/2025
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"“il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 116 legge fall., la verifica contabile e l’effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell’operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l’impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta “mala gestio”; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un’enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.”

“Dal testo dell’art. 38 l.f. (in entrambe le sue versioni) si evince che: 1) la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al “nuovo” curatore; 2) presupposto dell’azione è l’intervenuta revoca del curatore ritenuto responsabile; 3) i soggetti diversi (creditori, fallito e terzi in genere) dal curatore fallimentare non hanno legittimazione all’esercizio dell’azione prevista dall’art. 38 l.f. fin tanto che sia pendente la procedura concorsuale.”"

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