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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2025 n. 217/2025 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 217/2025
Data Deposito 20/02/2025
1

"“la contabilizzazione dei lavori eseguiti, fatta direttamente dalle parti o in contraddittorio con il direttore dei lavori e certificata nei S.A.L., non sostituisce la verifica dell’opera; il committente conserva infatti il diritto di eseguire la verifica dopo la sua ultimazione. Gli stati di avanzamento e il pagamento degli acconti non comportano dunque alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell’appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori.”

“La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere l’applicabilità dell’art. 1453 c.c. in materia di appalto al ricorrere dei suoi presupposti, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata e, dunque, non abbia eseguito la totalità dei lavori pattuiti.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2025 n. 215/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 215/2025
Data Deposito 20/02/2025
1

"“(…) non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l’eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle.”

“(…) indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.”

“In altri termini, la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l’interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.02.2025 n. 212/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 212/2025
Data Deposito 19/02/2025
1

"“la società cessionaria che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385 del 1993 posta in essere in suo favore da parte dell’originario creditore, nonché l’inclusione del credito originario nella lista di quelli ceduti (…) ove il debitore ceduti contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifica della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art 58 del citato D Lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un mero valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.02.2025 n. 203/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 203/2025
Data Deposito 17/02/2025
1

"“Ai fini dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.02.2025 n. 195/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 195/2025
Data Deposito 13/02/2025
1

"“Perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.02.2025 n. 180/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 180/2025
Data Deposito 12/02/2025
1

"“Il promissario acquirente che, a norma dell’art 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligo, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l’imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l’assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l’effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.”

“In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) e della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40, secondo la quale è, altresì, previsto che per gli immobili di costruzione anteriore al 1 settembre 1967 può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera risulti iniziata prima di tale data. (…) Pertanto, tali dichiarazioni costituiscono condizioni dell’azione ex art. 2932 c.c., cosicché la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.”


“Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la sentenza stessa sia corredata idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.02.2025 n. 174/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 174/2025
Data Deposito 11/02/2025
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"“Sotto il profilo del diritto dell’utente di impugnare ed ottenere l’annullamento di una contestazione illegittima, ciò che rileva è che, pur a fronte delle indicazioni che il verbale dia sull’adempimento degli obblighi di segnalazione e quant’altro, vi è sempre la possibilità di mettere in dubbio la correttezza dell’operato da parte degli organi competenti sul rispetto degli obblighi di segnalazione, in punto di chiarezza della segnaletica, di obblighi di distanza e quant’altro imponendosi al giudice, di fronte alle eccezioni del ricorrente, l’apprezzamento del contesto di tutte le risultanze istruttorie ed anche del verbale.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.02.2025 n. 172/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 172/2025
Data Deposito 11/02/2025
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"“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Pertanto nell’indagine sull’inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio.”

“La previsione di un termine essenziale per l’adempimento, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale”.

“In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione “ope legis” di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli art. 1453, 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c..”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.02.2025 n. 161/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 161/2025
Data Deposito 10/02/2025
1

"“Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell’interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell’interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre, tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.02.2025 n. 164/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 164/2025
Data Deposito 10/02/2025
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"“Va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.”"

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