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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 595/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 595/2025
Data Deposito 28/05/2025
1

"La parte che invoca l’usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., è onerata di dedurre in maniera specifica in ordine ai presupposti applicativi della norma, onere che non può ritenersi assolto se non risultano allegate le condizioni specifiche idonee a sorreggere la valutazione di sproporzione ossia la chiara indicazione delle difficoltà finanziarie ed economiche del debitore, la consapevolezza delle stesse in capo all’istituto di credito, e la mancata corrispondenza delle condizioni applicate al rapporto a quelle di mercato nel momento in cui furono pattuite.

“Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell’usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell’unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall’impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.05.2025 n. 591/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 591/2025
Data Deposito 27/05/2025
1

"[In tema di impugnazione di delibera condominiale] In ordine all’eccezione circa il vizio di delega ovvero la carenza di legittimazione del condomino (…) solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza. Invero, gli altri condomini estranei a tale rapporto nulla possono eccepire in merito. Solo se la delibera è impugnata dal soggetto legittimato, essa è annullabile. (…) la nullità è riservata alle ipotesi più radicali, quali le deliberazioni prive di elementi essenziali, quelle con oggetto estraneo alle competenze dell’assemblea e quelle con oggetto illecito; tutti gli altri vizi, comportano mera annullabilità della delibera."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.05.2025 n. 588/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 588/2025
Data Deposito 26/05/2025
1

"“In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù.”

“L’aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un’intensificazione del peso gravante sul fondo servente.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.05.2025 n. 581/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 581/2025
Data Deposito 23/05/2025
1

"“In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.05.2025 n. 580/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 580/2025
Data Deposito 22/05/2025
1

"La cittadinanza italiana per nascita si acquista iure sanguinis a titolo originario. Tale status ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere fatto valere in ogni tempo mediante la semplice prova della fattispecie acquisitiva, integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in favore di discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, il richiedente ha l’onere di dimostrare due elementi essenziali: a) la discendenza in linea retta da un cittadino italiano originario; b) l’assenza di interruzioni nella trasmissione dello status civitatis, ossia la mancata naturalizzazione dell’avo emigrato in altro Stato e l’assenza di rinunce alla cittadinanza da parte degli ascendenti. Incombe alla pubblica amministrazione l’onere della prova contraria, laddove eccepisca la perdita dello status."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.05.2025 n. 572/2025 - Pres. Di Fulvio – Est. Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Pres. Di Fulvio – Est. Marganella
Numero / Anno 572/2025
Data Deposito 21/05/2025
1

"“In caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione di risarcimento dovrà decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., da quando il figlio, vittima dell’abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l’ha posta in essere”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.05.2025 n. 574/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 574/2025
Data Deposito 21/05/2025
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"“La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, dall’art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”."

Civile

Tribunale di Teramo – sentenza depositata il 16.05.2025 n. 587/2025 - Giudice: Dott. Merletti

Organo Tribunale di Teramo
Relatore Dott. Merletti
Numero / Anno 587/2025
Data Deposito 16/05/2025
1

"“La valutazione sull’esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l’avvocato garantirne l’esito favorevole. (…) Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l’omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. (…) in questa materia occorre “distinguere fra l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione; nell’altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”.”

“Il fulcro del funzionamento dell’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell’art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l’erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell’eredità e non già con quelli personali dell’erede, nei limiti del loro valore.”

“(…) l’art. 484 cod. civ., nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l’attribuzione all’uno dell’autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell’altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d’altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice.”

“(…) l’accettazione beneficiata pone l’erede-debitore in una posizione più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius, incidendo sulla “qualità del relativo rapporto”, sì da assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l’accertamento del credito e la condanna del debitore all’adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell’esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all’esecuzione), e da precludere ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede. Pertanto, l’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis – non può – una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall’art. 498, terzo comma, cod. civ. – essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. E se è così, appare evidente come ad essere precluso al creditore dell’eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva, l’unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell’eredità beneficiata, che consente all’erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire la pari condizioni dei creditori dell’eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) della formazione dello stato passivo, 2) della liquidazione dell’attivo, 3) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati) e 4) del pagamento dei debiti ereditari.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.05.2025 n. 550/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 550/2025
Data Deposito 15/05/2025
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"“[Nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, come anche in generale nel processo civile contenzioso] occorre precisare che l’onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non i documenti ad essi allegati. Il principio di non contestazione, infatti, non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quali quelli ancora controversi.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 545/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 545/2025
Data Deposito 14/05/2025
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"“In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.”

“Il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l’esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d’esecuzione da parte del debitore. [il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto stesso, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l’opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria].”

“In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (…) la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute; (…)la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”"

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