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Sentenze e Provvedimenti

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.06.2025 n. 689/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 689/2025
Data Deposito 23/06/2025
1

"“In tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l’oggetto del giudizio; un’esplicita domanda dell’attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall’attore nei confronti del convenuto.
Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un’ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l’attore ne faccia esplicita richiesta.”

“Il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo, invece, una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.06.2025 n. 683/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 683/2025
Data Deposito 20/06/2025
1

"[A norma dell’art.2050 cc] con l’espressione attività pericolosa, viene definita quella attività che è potenzialmente dannosa di per sé stessa e ciò per il rischio ineliminabile di danni che essa può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati. Sotto tale profilo, anche una disciplina sportiva, nel corso della cui pratica si sia prodotto il danno, se risulti di per sé connotata da un rischio tale da ritenerla attività pericolosa, potrebbe dar luogo ad una responsabilità ex art. 2050 c.c. (…) l’atleta, impegnato in una manifestazione agonistica connotata da un rischio tale da qualificarla come attività pericolosa, che abbia accettato di esporsi a quegli incidenti di cui può essere prevedibile la verificazione, in quanto derivanti da eventuali inevitabili errori del gesto sportivo proprio o degli altri atleti, impegnati nella gara, non esime l’organizzatore dall’obbligo di adottare tutte quelle misure e cautele atte ad evitare che si producano, a carico dell’atleta o del partecipante all’attività sportiva, conseguenze dannose più gravi di quelle normali, cautele che mirano quindi a contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.06.2025 n. 682/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 682/2025
Data Deposito 20/06/2025
1

"In ipotesi di pluralità di differenti rapporti negoziali tra le stesse parti, quella che voglia giovare dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha l’onere di provare il collegamento negoziale sussistente tra tali distinte relazioni giuridiche, posto che l’eccezione inadimplenti non est adimplendum può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21070 del 27/07/2024, secondo cui “il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere – ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento – l’esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi”)."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.06.2025 n. 676/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 676/2025
Data Deposito 19/06/2025
1

"In tema di responsabilità genitoriale, la pronuncia di decadenza, il cui accertamento deve essere compiuto d’ufficio dal giudice non essendo l’istituto rimesso alla libera disponibilità delle parti ed anzi richiedendo esigenze di tutela dell’incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, rappresenta una misura estrema il cui presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività. “La condotta gravemente pregiudizievole del genitore (cfr. art. 330 cc) può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli convenientemente. Il disinteresse da parte del genitore può manifestarsi, ad esempio, qualora questi non abbia presenziato in momenti significativi per l’esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, oppure qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d’ogni assistenza, o non si occupi della prole né sotto il profilo educativo e dell’istruzione né sotto il profilo del mantenimento”."

2

"In tema di responsabilità genitoriale, la pronuncia di decadenza ha funzione “preventiva” e non repressiva, cosicché il pregiudizio del figlio che giustifica l’adozione di tale estremo rimedio, “deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno (articoli 330 e 333c.c.; Convenzione di Istanbul; Reg. UE 2201/2003)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 18.06.2025 n. 672/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 672/2025
Data Deposito 18/06/2025
1

"“La datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondarne la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione”.

“Il rilevante valore dell’oggetto donato può configurare una liberalità d’uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell’elargizione, tali da escludere l’animus donandi (Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l’importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.06.2025 n. 664/2025 - Giudice: Dott. Di Fulvio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 664/2025
Data Deposito 17/06/2025
1

"Sono da ritenere inefficaci gli atti non notificati al rappresentante legale e/o al tutore nominato ma direttamente alla persona minorenne in quanto priva della capacità di agire ai sensi dell’art.2 c.c.

“Ed invero in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 636/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 636/2025
Data Deposito 10/06/2025
1

"“(…) l’identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l’esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l’equilibrio in cui si sostanzia la salute. (…) l’esecuzione del trattamento chirurgico non costituisce, quindi, un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere e spetta solo al soggetto medesimo la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato di per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell’identità avvertita e vissuta dall’interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 639/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 639/2025
Data Deposito 10/06/2025
1

"“La mancata registrazione del contratto di locazione comporta la nullità dell’atto, determinando il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti [fattispecie nella quale il contratto di locazione non era stato registrato neppure tardivamente, circostanza quest’ultima che avrebbe potuto sanare la nullità ex nunc].”

“In caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell’art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di eccepire ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale.”"

Civile

Tribunale di Chieti – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 278/2025 - Giudice: Dott. Falco

Organo Tribunale di Chieti
Relatore Dott. Falco
Numero / Anno 278/2025
Data Deposito 10/06/2025
1

"“In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.”

“In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l’onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”

“Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.”

“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.06.2025 n. 640/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Bernardi
Numero / Anno 640/2025
Data Deposito 09/06/2025
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"“perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento”.

“L’usucapione compiutasi all’esito di possesso ventennale estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, infatti “tale effetto estintivo” è da ricondurre “all’efficacia retroattiva dell’usucapione stessa”.”

“si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”."

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