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Sentenze riguardanti:
Diritto di ripetere

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 639/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 639/2025 10/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La mancata registrazione del contratto di locazione comporta la nullità dell’atto, determinando il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti [fattispecie nella quale il contratto di locazione non era stato registrato neppure tardivamente, circostanza quest’ultima che avrebbe potuto sanare la nullità ex nunc].”

“In caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell’art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di eccepire ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale.”"