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Area Redazione
Area Civile
Organo Tribunale di Pescara
Numero 636/2025
Data 10 Giu 2025
Relatore Tribunale in composizione collegiale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 636/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Massima Principale

"“(…) l’identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l’esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l’equilibrio in cui si sostanzia la salute. (…) l’esecuzione del trattamento chirurgico non costituisce, quindi, un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere e spetta solo al soggetto medesimo la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato di per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell’identità avvertita e vissuta dall’interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso)”."

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