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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.07.2025 n. 824/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 824/2025
Data Deposito 22/07/2025
1

"“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile”.

“nel piano di ammortamento “alla francese”, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell’anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Con il descritto meccanismo, la generazione di interessi su interessi e, quindi, l’anatocismo, è dunque preclusa, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.07.2025 n. 795/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 795/2025
Data Deposito 16/07/2025
1

"“Il presupposto dell’assegno divorzile non è dato solo dall’avere l’ex coniuge dovuto rinunciare ad occasioni di lavoro e di reddito, ma, (…) anche dall’aver contribuito alla formazione del “patrimonio familiare” per tale dovendosi intendere la complessiva posizione economica raggiunta dall’altro coniuge in costanza di matrimonio. (…) ciò che rileva e deve essere dimostrato è che l’ex coniuge abbia effettivamente fornito il proprio contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro e alla carriera; né è necessario che tale contributo comporti il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa per dedicarsi di più alla famiglia; e non è necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.07.2025 n. 788/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 788/2025
Data Deposito 15/07/2025
1

"“(…) qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell’incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.07.2025 n. 771/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 771/2025
Data Deposito 11/07/2025
1

"“In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l’inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell’impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell’art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave”.

“Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.07.2025 n. 763/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 763/2025
Data Deposito 09/07/2025
1

"“(…) il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l’onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale, trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l’applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di deroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell’art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l’appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell’accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima. Ne consegue che, in difetto della prova suddetta, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ.”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.07.2025 n. 760/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 760/2025
Data Deposito 08/07/2025
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"“Deve essere evidenziato come la società che subentra per fusione per incorporazione non deve costituirsi nuovamente in giudizio, in quanto subentra automaticamente nella posizione processuale della società incorporata senza necessità di particolari formalità processuali”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.07.2025 n. 758/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 758/2025
Data Deposito 08/07/2025
1

"“(…) affinché il giudice possa esercitare legittimamente il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa è necessario che per l’interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, inoltre, che la stessa abbia assolto all’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.07.2025 n. 753/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 753/2025
Data Deposito 07/07/2025
1

"“In tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all’istituto scolastico, che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell’istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.”"

Civile

Tribunale di Chieti – sentenza depositata il 04.07.2025 n. 318/2025 - Giudice: Dott. Chiauzzi

Organo Tribunale di Chieti
Relatore Dott. Chiauzzi
Numero / Anno 318/2025
Data Deposito 04/07/2025
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"“nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto. L’opponente, in altri termini, può con la domanda riconvenzionale esercitare l’azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, c.c., ma deve farlo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione, divenendo in mancanza la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.07.2025 n. 736/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 736/2025
Data Deposito 03/07/2025
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"“L’accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l’automatico esonero da responsabilità dell’altro. A tal fine, è necessario dimostrare che quest’ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro. La prova liberatoria, idonea a superare la presunzione legale di corresponsabilità, può essere acquisita anche per via indiretta, ossia attraverso l’accertamento che l’evento dannoso sia riconducibile esclusivamente alla condotta dell’altro conducente.”

“Nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente del veicolo che effettua la manovra di sorpasso, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.”"

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