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Sentenze riguardanti:
Credito d'imposta

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Pubblicistica

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila – sentenza depositata il 26.08.2025 n. 433/1/2025 - Pres. Rosati – Rel. Vagnone

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila Rel. Pres. Rosati – Rel. Vagnone N. 433/1/2025 26/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del d.l. n. 145/2013 presuppone lo svolgimento di attività di ricerca che devono risultare nuove ed innovative per il settore di riferimento, come richiesto dal Manuale di Frascati, determinando un superamento dello stato dell’arte.

Per l’effetto deve ritenersi inesistente per carenza del presupposto oggettivo e quindi recuperato, con l’irrogazione delle correlate sanzioni amministrative tributarie, il credito d’imposta in ricerca e sviluppo che abbia ad oggetto progetti che non appaiono possedere le caratteristiche di originalità ed innovatività, trattandosi di conoscenze già note ed in uso nel settore di appartenenza e in ogni caso dei quali non è stato dimostrato in maniera adeguata dal ricorrente l’apporto innovativo o migliorativo per il settore da parte dell’impresa beneficiaria."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.06.2025 n. 608/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 608/2025 03/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "(...) nella specie, si verte della diversa fattispecie, legislativamente prevista (cfr art. 121 d.l. 34/2020 cit.), dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione verso lo Stato la quale, una volta trasformata in credito d’imposta suscettibile di cessione, diventa un bene giuridico a sé stante, soggetto, oltre che alla normativa speciale dei c.d. bonus fiscali, anche alla normativa codicistica di riferimento. In particolare, ai fini che qui interessano, posto che la cessione del credito in questione è stata pattuita (nei contratti per cui è causa) con funzione solutoria (vale a dire per far fronte all’avvenuto svolgimento dei lavori, (...)), ricorre, nel caso, l’ipotesi di cui all’art. 1198 c.c. (cessione di un credito in luogo di adempimento) che, come noto, prevede che, qualora in luogo dell’adempimento sia ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti."