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Sentenze riguardanti:
art. 624 c.p.

Trovati 8 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.12.2025 n. 1938/2025 - GOT: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1938/2025 30/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "in tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.12.2025 n. 1948/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 1948/2025 16/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza e ciò tanto nell’ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.07.2025 n. 757/2025 - Giudice: Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 757/2025 17/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di furto, l’approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall’agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell’azione nell’impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta.”

“La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.07.2025 n. 704/2025 - Giudice: Dott.ssa Scalera

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scalera N. 704/2025 01/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’impossessamento da parte del soggetto attivo del delitto di furto postula «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell’impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.05.2025 n. 819/2025 - Giudice: Dott.ssa Fortieri

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Fortieri N. 819/2025 19/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. è integrato quando “la sottrazione illecita” riguarda “beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini”. Ciò in quanto l’innovazione normativa del 2001 ha recepito i risultati della pregressa giurisprudenza sulla nozione di “abitazione” di cui alla vecchia formulazione: già nel vigore della previsione antecedente la nozione di abitazione, evocativa del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva permesso di includervi, per es., il locale autorimessa, staccato dall’abitazione principale.
Il disposto di cui all’art. 624 bis c.p. punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui introducendosi in uno dei siti nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: poiché tale è il luogo della “privata dimora”, ci si trova di fronte a una nozione più ampia e comprensiva di quella di “abitazione”, come è dimostrato anche dalla formulazione dell’art. 614 c.p., ove sono entrambi presenti; in quanto “privata dimora” è qualcosa di più ampio rispetto all’abitazione, e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale.”

“Il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli art. 624 e 625 c.p., e ha utilizzato l’espressione privata dimora dando autonomo risalto alle pertinenze: il che vuol dire che la nozione di pertinenza valevole ai fini dell’art. 624 bis c.p. non coincide con quella civilistica, poiché non richiede l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all’art. 615 c.p., costituendo comunque elemento caratterizzante quello della strumentalità, pur non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.
Il vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio presuppone il requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi, pur se pro quota, alla medesima persona e il requisito oggettivo della contiguità, pur solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale: questo avviene nell’edificio condominiale, ove l’androne o l’area interna di parcheggio assolvono a tale funzione, e sono strumentali e complementari alle abitazioni dello stabile condominiale.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.04.2025 n. 690/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 690/2025 16/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Non essendo evincibile dalla contestazione in fatto la certezza sulla sussistenza di alcuna aggravante, ed essendo il reato di cui all’art. 624 c.p. perseguibile a querela della persona offesa, va rilevata nel caso di specie il difetto della condizione di procedibilità per il furto subito dalla parte lesa non essendo presente la persona offesa nonostante l’avviso di remissione tacita.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.04.2025 n. 620/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 620/2025 08/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Integra la condotta di furto, e non quella di appropriazione di cose smarrite, l’apprensione di beni”, quali carte di credito, assegni in bianco di un conto corrente bancario e simili, “che siano smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.12.2024 n. 1783/2024 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 1783/2024 02/12/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione.”

“È configurabile il tentativo di rapina impropria nella condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della cosa altrui, non realizzati per cause indipendenti della sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia realizzata la sottrazione della cosa per l’intervento di fattori esterni interruttivi dell’azione criminosa.”"