menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Remissione della querela

Trovati 6 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.06.2025 n. 986/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 986/2025 11/06/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’art. 152 c.p., comma 2, terzo periodo c.p.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.06.2025 n. 920/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 920/2025 03/06/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’art. 152 c.p., comma 2, terzo periodo c.p.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.06.2025 n. 920/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 920/2025 03/06/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’art. 152 c.p., comma 2, terzo periodo c.p.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.04.2025 n. 690/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 690/2025 16/04/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“Non essendo evincibile dalla contestazione in fatto la certezza sulla sussistenza di alcuna aggravante, ed essendo il reato di cui all’art. 624 c.p. perseguibile a querela della persona offesa, va rilevata nel caso di specie il difetto della condizione di procedibilità per il furto subito dalla parte lesa non essendo presente la persona offesa nonostante l’avviso di remissione tacita.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.04.2025 n. 695/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 695/2025 16/04/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“A norma dell’art. 152 c.p., la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, va inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Mentre per l’imputato l’accettazione risulta dal suo contegno silente.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.04.2025 n. 622/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 622/2025 08/04/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“A norma dell’art. 152 c.p., la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di remissione della querela, va inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Mentre per l’imputato l’accettazione risulta dal suo contegno silente.Deve solo osservarsi che, come condivisibilmente e costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per l’efficacia giuridica della remissione della querela non è necessaria l’accettazione in quanto la prima parte dell’art. 155 c.p. richiede solo che da parte del querelato non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita.”"