Pqmonline
Area Redazione
Archivio Digitale Pqm

Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 2 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 127
Data Deposito 03/02/2026
1

"(…) l’individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato” [nella fattispecie l’appello incidentale veniva rigettato in quanto il precedente giudizio era stato instaurato dall’appellante nei confronti di un soggetto diverso, per cui mancava il requisito dell’identità delle parti]"

2

"Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile."

Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 09.01.2026 n. 6/2026 - GOT: Dott. Marano

Organo Giudice di Pace di Pescara
Relatore Dott. Marano
Numero / Anno 6/2026
Data Deposito 09/01/2026
1

"In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione."

verified Editoriale Pqm Special

L'evoluzione del concetto di 'Danno Esistenziale' nell'ultimo decennio.

Un'approfondita disamina delle sentenze cardine che hanno ridefinito i confini della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

gavel