Pqmonline
Area Redazione
Archivio Digitale Pqm

Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 1 trovate.

Penale

Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno 81
Data Deposito 22/01/2026
1

"(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"

2

"(…) il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale si sostanzia nell’interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con un eventuale diverso contraente di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte. In altri termini (…) l’interesse leso attiene al corretto svolgimento delle trattative ed il danno risarcibile consiste nella diminuzione patrimoniale direttamente conseguente al comportamento della controparte, ovvero coincide con il c.d. interesse contrattuale negativo, comprendente sia il danno emergente, ovvero le perdite subite, che il lucro cessante, nei limiti in cui il mancato guadagno possa sussistere in relazione e limitatamente alle trattative. (…) In sostanza, i pregiudizi risarcibili sono solo quelli relativi ai costi inutilmente sostenuti per le trattative ed ai danni in rapporto di causalità immediata e diretta con la presunta violazione dell’obbligo di buona fede”."

verified Editoriale Pqm Special

L'evoluzione del concetto di 'Danno Esistenziale' nell'ultimo decennio.

Un'approfondita disamina delle sentenze cardine che hanno ridefinito i confini della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

gavel