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Sentenze e Provvedimenti

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.04.2025 n. 505/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 505/2025
Data Deposito 25/04/2025
1

"“la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito.”"

Civile

Corte di Appello di L’Aquila – sentenza depositata il 18.04.2025 n. 495/2025 - Composizione collegiale

Organo Corte d’Appello di L’Aquila
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 495/2025
Data Deposito 18/04/2025
1

"Il principio di non contestazione, sancito dall’art. 115 c.p.c., impone a tutte le parti processuali – attore e convenuto – l’onere di contestare in modo specifico e tempestivo i fatti allegati dalla controparte, purché rientranti nella loro sfera di conoscibilità. La mancata contestazione, nella prima difesa utile e con un grado di specificità commisurato a quello dell’allegazione, comporta la vincolatività del fatto non contestato, che si considera pacifico e sottratto all’accertamento probatorio. Tale principio, che si fonda non solo sul dato normativo, ma anche sulla struttura dialettica e dispositiva del processo, sul sistema delle preclusioni, e sui doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., si applica tanto ai fatti principali quanto a quelli secondari, configurandosi come criterio generale di delimitazione dell’oggetto del giudizio e razionalizzazione del carico probatorio.

“È noto che l’accettazione, più propriamente di una proposta contrattuale, non possa essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto. Tuttavia si ritiene che il silenzio possa assumere addirittura valore negoziale se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell’altro. In tale prospettiva si ritiene allora che il silenzio potrebbe rilevare nell’ambito del procedimento addirittura di formazione del contratto quando grava, sulla parte rimasta in silenzio rispetto alla proposta ricevuta, l’onere o il dovere di parlare. Tale onere o dovere di parlare potrebbe discendere, volta per volta, dalla legge, da un accordo preesistente, dalla consuetudine, dalle prassi precedentemente osservate dalle parti, o, infine, dalle regole di correttezza. Secondo questa prospettiva, il silenzio potrebbe avere rilievo giuridico quando vi siano regole di esperienza, alla stregua del clima storico sociale, che, date le circostanze, possano condurre ad apprezzare il silenzio quale fatto concludente, come nelle ipotesi in cui una parte chiede o dichiara di modificare il contenuto della prestazione contrattuale, propria o della controparte, la quale prosegue il rapporto senza contestazioni. In questi casi allora, secondo tale impostazione, il costume, gli usi, le prassi invalse tra le parti, la buona fede oggettiva rileverebbero non quale fonte dell’onere o del dovere di parlare, ma quali elementi che determinano quelle regole di esperienza di tipo sostanzialmente interpretativo del possibile significato negoziale del complessivo comportamento dell’una e/o dell’altra parte”.

“la responsabilità ex art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato (…) il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato (…) il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso. É bene osservare, in proposito, che non può integrare il fortuito, in ogni caso, la cattiva esecuzione dei lavori dell’appalto lamentata dal Condominio nei riguardi dell’impresa appaltatrice: le opere appaltate, invero, avrebbero potuto/dovuto costituire un rimedio alla permeabilità del terrazzo, sicché la loro dedotta inadeguatezza può aver comportato l’inefficacia del rimedio e, quindi, la mancata neutralizzazione della concatenazione causale terrazzo – infiltrazioni – danni, ma non l’interruzione del nesso di causalità fra terrazzo e danni”.

“(…) l’affidamento di opere in appalto non sottrae la disponibilità e la custodia del bene che ne è oggetto al committente e che quindi quest’ultimo risponde dei danni da esso derivati, ex art. 2051 c.c., pur se il bene sia stato modificato dalle opere in appalto e se il danno promani proprio dalla parte modificata, e può esimersi dalla responsabilità, ascrivendola all’appaltatore, soltanto se dimostra che la condotta di quest’ultimo abbia assunto i caratteri di incidenza causale e di imprevedibilità/inevitabilità propri del fortuito”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.04.2025 n. 419/2025 - GOT: Dott.ssa Marganella

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Marganella
Numero / Anno 419/2025
Data Deposito 14/04/2025
1

"“in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. una volta che il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.04.2025 n. 448/2025 - Giudice: Dott. Morelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Morelli
Numero / Anno 448/2025
Data Deposito 13/04/2025
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"“La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che, eventualmente e su impulso di parte, trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 10.04.2025 n. 431/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Franceschelli
Numero / Anno 431/2025
Data Deposito 10/04/2025
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"“Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio perdeterminare il compenso; a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all’”an” e al “quantum”.”

“(…) le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l’efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all’art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l’onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 432/2025 - Giudice: Dott. Berardi

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Berardi
Numero / Anno 432/2025
Data Deposito 09/04/2025
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"“(…) l’azione di riduzione del corrispettivo della locazione, di cui all’art.1578 c.c., ha natura costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale, pertanto essa non può essere confusa con l’eccezione di inesatto adempimento di cui all’art.1460 c.c., che tende solo a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte. E’ stato ritenuto che in tema di locazione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore”:

“(…) grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l’onere di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito, spettando, invece al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 426/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 426/2025
Data Deposito 09/04/2025
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"“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Dunque, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che quest’ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all’elemento oggettivo dell’illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l’evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.”

“[in riferimento all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.] l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l’applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.04.2025 n. 417/2025 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 417/2025
Data Deposito 08/04/2025
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"“In tema di ingiunzione fiscale emessa, in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. 639/1910 (la quale cumula, in sé, le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l’opposizione all’ingiunzione in questione dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata, e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere in “executivis” dalla P.A, per cui, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale. [Pertanto, deve aversi riguardo alla previsione di cui all’art. 32 d.lgs. 150/2011 che, al comma secondo, prevede la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto].”

“L’opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l’accertamento sull’esistenza e l’entità del credito.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 416/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Bertucci Bellafante
Numero / Anno 416/2025
Data Deposito 07/04/2025
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"“in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell’immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all’incidenza della condotta della parte inadempiente sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all’interesse della controparte. (…) Ne consegue che se il conduttore abbia continuato a godere dell’immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione del pagamento del canone da parte sua, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all’inadempimento del locatore. In tale ottica, i vizi della cosa locata non danno facoltà al conduttore di autoridurre il canone. Ciò che è consentito al conduttore è solo di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, devolvendo al giudice il potere di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Infatti, non può consentirsi allo stesso l’arbitraria riduzione del canone perché una tale condotta determinerebbe il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 411/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 411/2025
Data Deposito 07/04/2025
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"“Sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, quando la causa concreta che giustifica l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile; la cosa venduta si rivela dunque funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata acquistata.”"

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