Pqmonline
Area Redazione
Archivio Digitale Pqm

Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 268 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.06.2025 n. 634/2025 - GOT: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 634/2025
Data Deposito 09/06/2025
1

"“Il venditore di auto usate è responsabile per evizione totale della cosa venduta ex art. 1483 c.c. nel caso in cui l’automobile ceduta all’ignaro acquirente venga sottoposta a sequestro penale, integrando una tale condotta una responsabilità ai sensi dell’art. 1494 c.c. (…) la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione, configura una ipotesi di inadempimento contrattuale diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell’inesatto adempimento. (…) grava quindi sul venditore la responsabilità risarcitoria di cui all’art. 1494 c.c., ed opera a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.06.2025 n. 622/2025 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 622/2025
Data Deposito 05/06/2025
1

"La fattura costituisce titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, tuttavia, in caso di opposizione, la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell’opposto. In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali, il professionista deve dimostrare l’avvenuto conferimento dell’incarico, il suo effettivo espletamento e l’entità delle prestazioni svolte, con la precisazione che la fattura commerciale emessa dal professionista, in virtù della sua formazione unilaterale, non può provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.06.2025 n. 608/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 608/2025
Data Deposito 03/06/2025
1

"(...) nella specie, si verte della diversa fattispecie, legislativamente prevista (cfr art. 121 d.l. 34/2020 cit.), dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione verso lo Stato la quale, una volta trasformata in credito d’imposta suscettibile di cessione, diventa un bene giuridico a sé stante, soggetto, oltre che alla normativa speciale dei c.d. bonus fiscali, anche alla normativa codicistica di riferimento. In particolare, ai fini che qui interessano, posto che la cessione del credito in questione è stata pattuita (nei contratti per cui è causa) con funzione solutoria (vale a dire per far fronte all’avvenuto svolgimento dei lavori, (...)), ricorre, nel caso, l’ipotesi di cui all’art. 1198 c.c. (cessione di un credito in luogo di adempimento) che, come noto, prevede che, qualora in luogo dell’adempimento sia ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 601/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 601/2025
Data Deposito 30/05/2025
1

"“(…) il legittimario che esercita l’azione di riduzione di una donazione dissimulata e agisce per l’accertamento della simulazione del contratto dissimulante la donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., atteso che la sua azione è strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, ha ad oggetto un diritto personale (quale è quello alla riserva della quota ereditaria) e determina una posizione contrapposta a quella del de cuius”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 602/2025 - Tribunale in composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 602/2025
Data Deposito 30/05/2025
1

"“(…) la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi. (…) Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l’identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l’esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l’equilibrio in cui si sostanzia la salute.”

“(…) l’esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere; rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell’identità avvertita e vissuta dall’interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso)”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 600/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 600/2025
Data Deposito 30/05/2025
1

"“Non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza”.

“Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.

“La personalizzazione del danno non si basa su di un automatismo legato al punto di invalidità, ma postula l’individuazione di circostanze di danno “ulteriori” rispetto a quelle “ordinarie” che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare” (…) “Inoltre il pretium doloris è considerata voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché si riferisce alla sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale: trattasi di pregiudizio meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi ma costituisce componente che va accertata, caso per caso, e pertanto, non può considerarsi sempre presente”.

“Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì – anche d’ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi”."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 604/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott. Cingolani
Numero / Anno 604/2025
Data Deposito 30/05/2025
1

"“Il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate; ove il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione al termine dell’obbligazione principale si applica la medesima regola anche se il creditore, nel caso di specie, avrà a disposizione un termine minore corrispondente a due mesi per esercitare l’istanza contro il debitore (1957 c.c.). Inoltre, se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta (1947 c.c.).”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 599/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 599/2025
Data Deposito 28/05/2025
1

"“La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l’inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nell’errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l’accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l’elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due. Giova, altresì ricordare che, per un verso, “l’errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione; il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”; per altro verso “in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 598/2025 - Composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 598/2025
Data Deposito 28/05/2025
1

"In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, riservando l’affidamento esclusivo, ai sensi dell’art. 337-quater c.c., ai casi di comprovata inidoneità di uno dei genitori tale da rendere pregiudizievole l’affidamento condiviso. La decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 330 c.c., è prevista quando il genitore viola o trascura gravemente i doveri inerenti al ruolo, arrecando un pregiudizio concreto e attuale al figlio, come avviene in presenza di condotte violente reiterate, anche se poste in essere esclusivamente nei confronti dell’altro genitore, ma commesse alla presenza del minore. Tale fattispecie configura la c.d. violenza assistita, riconosciuta come reato di maltrattamenti anche nei confronti del figlio, in quanto l’esposizione a tali condotte crea un clima di paura e pregiudica lo sviluppo psico-fisico e la serenità del minore. L’assenza di rapporti significativi e l’inaffidabilità genitoriale così manifestate giustificano la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’affidamento esclusivo all’altro genitore, adeguato e idoneo a garantire stabilità affettiva, educativa e sociale al minore."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.05.2025 n. 596/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 596/2025
Data Deposito 28/05/2025
1

"“non pare potersi desumere dalla clausola generale della buona fede esecutiva un obbligo a carico della banca di conservare sine die il contratto: infatti, non sussiste un’esigenza effettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nella fase esecutiva del rapporto, atteso il fatto che il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell’azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito).”"

chevron_left Pagina 13 di 27 chevron_right