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Sentenze riguardanti:
art. 131-bis c.p.

Trovati 10 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.01.2026 n. 25/2026 - GOT: Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 25/2026 19/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Non si ravvisa alcuno degli elementi previsti dal secondo comma dell’art. 131 bis c.p. che escludono la valutazione di particolare tenuità della condotta, né la fattispecie di reato rientra tra le ipotesi ostative di cui al terzo comma della citata norma. Inoltre, non risultando accertata la partecipazione dell’imputato alla effrazione del cancello di sicurezza né ai disordini e scontri successivi, deve ritenersi l’esiguità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.12.2025 n. 1851/2025 - GOT: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1851/2025 03/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Ai fini della non punibilità ex 131-bis c.p., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ogni automatismo, eccetto le “rime obbligate” dei limiti edittali e dell’abitualità, va ripudiato."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 16.07.2025 n. 1199/2025 - Giudice: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1199/2025 16/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“I precedenti penali, anche con l’uso della violenza, che attestano la propensione delinquenziale dell’imputato sono di ostacolo al riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cp, alla concessione di ulteriori benefici di legge e determinano la previsione di una sanzione sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.07.2025 n. 1204/2025 - GOT: Dott.ssa Mariani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Mariani N. 1204/2025 09/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Può opportunamente essere dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. in presenza, infatti, di un reato punibile con pena contenuta nei cinque anni sia nel massimo edittale, sia nella pena che si andrebbe a comminare nel caso concreto quando la modalità della condotta concretamente attuata dall’imputato, delineano il venir meno o, comunque, determinano una significativa diminuzione del disvalore a livello di offensività e del danno nei confronti della società, tali da consentire all’applicazione della non punibilità.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.07.2025 n. 612/2025 - Est. Dott.ssa Valente

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 612/2025 05/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’art. 131 bis c.p. consente di escludere la punibilità quando l’offesa risulti di particolare tenuità e non ricorra la condizione di abitualità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Entro tali limiti rientra il reato di bancarotta semplice documentale.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 1167/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 1167/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Per il reato di truffa va esclusa l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., tenuto conto, della recidiva contestata e della modalità della condotta particolarmente artificiosa.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.06.2025 n. 908/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 908/2025 03/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 786/2025 - GOT: Dott.ssa Mariani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Mariani N. 786/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Si ritiene applicabile in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità, tenuto conto dei valori i accertati. Ciò per una serie di considerazioni. Si è in presenza, infatti, di un reato punibile con pena contenuta nei cinque anni sia nel massimo edittale, sia nella pena che si andrebbe a comminare nel caso concreto. L’assenza di precedenti penali e la modalità della condotta concretamente attuata dall’imputato, delineano il venir meno o, comunque, determinano una significativa diminuzione del disvalore a livello di offensività e del danno nei confronti della società, tali da consentire all’applicazione della non punibilità.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.04.2025 n. 668/2025 - Giudice: Dott.ssa Fortieri

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Fortieri N. 668/2025 14/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell’art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell’illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo “bifasico”, cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge. Ne consegue l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto anche alla fattispecie del tentativo di furto pluriaggravato, posto che, in ragione della sopra ricordata natura autonoma della fattispecie del delitto tentato e del relativo trattamento sanzionatorio, il rispetto del limite di pena edittalmente previsto per l’applicabilità dell’istituto in parola deve verificarsi assumendo come riferimento l’entità di pena prevista in astratto per il tentativo di furto pluriaggravato, come già determinata in ragione della riduzione ex. art. 56 c.p.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.12.2024 n. 1907/2024 - Giudice: dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1907/2024 11/12/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "Deve pronunciarsi sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato ex art. 633 c.p. quando l’offesa al bene giuridico protetto – pur non del tutto minimale – può essere considerata di particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e del danno cagionato, tenuto conto delle caratteristiche del luogo occupato (trattandosi di alloggio popolare privo di utenze) e della durata della occupazione prossima alla data dell’accertamento."