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Sentenze riguardanti:
Violenza o minaccia

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.01.2026 n. 31/2026 - GOT: Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 31/2026 12/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto.

Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel 'possesso' dei detenuti, ai quali non compete alcuno 'ius excludendi alios'; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.04.2025 n. 562/2025 - GOT: Dott. Di Salvatore

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Salvatore N. 562/2025 01/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio – come nel caso in oggetto – indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.02.2025 n. 1758/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1758/2025 25/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il reato di cui all’art. 337 c.p. si configura laddove il soggetto ponga in essere una condotta aggressiva, violenta o minacciosa tale da coartare la libertà del pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio o che sia idoneo ad ostacolare l’esplicazione della propria funzione.”

“La condotta criminosa sanzionata è specificamente diretta ad ostacolare il compimento dell’attività doverosa e legittima del pubblico ufficiale sicchè la violenza o minaccia è usata durante il compimento dell’atto d’ufficio al fine di impedirlo e di opporsi ad esso senza restare nell’ambito della mera manifestazione offensiva quale espressione di un semplice disprezzo verso il pubblico ufficiale.”"