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Sentenze riguardanti:
Art. 341-bis c.p.p.

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.01.2026 n. 31/2026 - GOT: Dott.ssa Maria Michela Di Fine

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Maria Michela Di Fine N. 31/2026 12/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto.

Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel 'possesso' dei detenuti, ai quali non compete alcuno 'ius excludendi alios'; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.12.2024 n. 1805/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1805/2025 03/12/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La distinzione tra il reato di minaccia a un pubblico ufficiale, quello di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ed i fatti già punibili ai sensi dell’abrogato art. 341, c. 40 c.p. ed ai sensi degli artt. 612 e 61 no 10 c.p., consiste nel fatto che mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nell’illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all’art. 336 c.p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato (cfr. Cass. sez. VI 6.10.1993), mentre si configura la fattispecie di cui agli artt. 612 e 61 no 10 c.p. se la minaccia rimane nell’ambito della manifestazione offensiva, quale espressione di semplice malanimo o disprezzo, a fronte di un atto di ufficio già compiuto.”"