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Sentenze riguardanti:
Foglio di via obbligatorio

Trovati 6 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 113/2026 - Giudice: Dott. Sarandrea

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Sarandrea N. 113/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2026 n. 7/2026 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 7/2026 07/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all’ordine di rientro), determina l’illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, co. 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.09.2025 n. 1360/2025 - Giudice: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1360/2025 17/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Lo scopo del foglio di via, come quello di ogni altra misura di prevenzione personale, del resto, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale della quale il destinatario è portatore, non quello dell’allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo. Ciò in quanto l’obbligo previsto dalla suindicata norma di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza “risponde ad un’esigenza logica, fondata sulla realtà: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro.”

“Il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.05.2025 n. 775/2025 - GOT: Dott. Di Salvatore

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Salvatore N. 775/2025 13/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che non può essere adottata nei confronti di una persona senza fissa dimora. Il requisito della residenza – effettiva – in luogo diverso rispetto a quello dal quale si viene allontanati rientra, infatti, nello schema tipico del provvedimento del Questore.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.05.2025 n. 742/2025 - Giudice: Dott. Sarandrea

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Sarandrea N. 742/2025 08/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.03.2025 n. 1804/2025 - GOT: Dott.ssa Manduzio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Manduzio N. 1804/2025 03/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Scopo del foglio di via obbligatorio, così come di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di arginare il pericolo di commissione di future condotte illecite, pertanto, appare evidente che la fruttuosità del provvedimento è legata, quantomeno in via concorrente, all’invio del soggetto presso il luogo ove, avendo egli fissato la propria residenza, sono minori le difficoltà per le istituzioni preposte di esercitare la vigilanza e porre in essere le ulteriori iniziative intese a prevenire eventuali iniziative criminose, mentre, per converso ed in parallelo, più consistenti sono le chances che il destinatario del foglio di via si astenga, in un ambiente in cui egli è meglio inserito, da comportamenti devianti. L’obiettivo della norma risulterebbe, invece, sostanzialmente frustrato, almeno sotto l’angolo prospettico considerato, qualora si ammettesse la legittimità di un provvedimento dal contenuto circoscritto all’allontanamento dal luogo di manifestazione della pericolosità sociale ed al divieto di reingresso, in quanto tale non funzionale alle immanenti e preminenti esigenze di controllo. Tanto autorizza ad affermare che il foglio di via obbligatorio privo dell’ordine di rimpatrio verso il luogo di residenza per non avere il destinatario una residenza, ovvero un luogo in cui egli ha fissato, in modo più o meno stabile, il centro dei propri interessi, sarebbe inidoneo a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame."