Penale
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.09.2025 n. 1360/2025 - Giudice: Dott. Colantonio
Tribunale di Pescara
Rel. Dott. Colantonio
N. 1360/2025
17/09/2025
Massima Rilevante:
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"“Lo scopo del foglio di via, come quello di ogni altra misura di prevenzione personale, del resto, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale della quale il destinatario è portatore, non quello dell’allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo. Ciò in quanto l’obbligo previsto dalla suindicata norma di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza “risponde ad un’esigenza logica, fondata sulla realtà: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro.”
“Il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato.”"
“Il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato.”"