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Sentenze riguardanti:
artt. 624, commi 1 e 2, e 625, comma 1, n. 2), c.p.

Trovati 1 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.07.2025 n. 650/2025 - Giudice: Dott.ssa Valente

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Valente N. 650/2025 06/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di furto di energia elettrica, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625 n.2 c.p., qualora la sottrazione di energia avvenga mediante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che, in tal caso, il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.”

“Non occorre la prova che l’artificioso allacciamento sia stato realizzato dallo stesso imputato, atteso che la condotta di chi, senza avere partecipato alla fraudolenta manomissione, continui ad attingere abusivamente energia elettrica, avvalendosi consapevolmente dell’eventuale allacciamento da altri realizzato, integra un contegno punibile ex art. 624, 625 c n. 2 .p., la cui consumazione deve ritenersi in atto per tutto il tempo dell’abusiva sottrazione di tale “cosa mobile” ex art. 624 co 2 c.p.”"