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Sentenze riguardanti:
Sostituzione di persona

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.11.2025 n. 1508/2025 - Giudice: Dott.ssa Valente

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Valente N. 1508/2025 01/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La competenza territoriale per il reato di sostituzione di persona e falsità ideologica in dichiarazione sostitutiva deve essere individuata, ai sensi dell’art. 8 c.p.p., nel luogo in cui il reato si consuma, ossia in quello in cui l’atto falso viene utilizzato o presentato all’ente pubblico destinatario, producendo l’idoneità decettiva e gli effetti giuridici per i quali è stato formato."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 513/2025 - Giudice: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 513/2025 07/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come una carta d’identità, assegni, carte di credito o carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione, commette il reato di furto, e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.04.2025 n. 565/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 565/2025 01/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La condotta rilevante ex art. 494 c.p., configura incontestabilmente un reato a forma vincolata e si risolve nell’indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, oppure attribuendo, a sé o ad altri, un falso nome, un falso stato o una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici. Quanto al dolo, lo stesso è pacificamente di natura specifica, essendo previsto, al di là della induzione in errore di altri, il fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Quindi ai fini della integrazione del reato contestato all’odierno imputato, oltre al dolo specifico, è richiesto ad substantiam una condotta che, quantomeno, si risolva in una attività suscettibile di trarre i terzi in inganno.”"