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Sentenze riguardanti:
Requisiti di capacità professionale

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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 120 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 120/2026 04/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La motivazione della richiesta di un determinato servizio di punta è logicamente ravvisabile nella finalità di consentire la selezione di un operatore che abbia già espresso la capacità di eseguire un servizio che presenti caratteristiche tecniche analoghe a quello oggetto di affidamento.

La facoltà della Stazione Appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall’attuale codice dei contratti (art.10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17.09.2002, in causa C-513/99), poi trasfuso nella direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che ‘le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità’ (art. 58, paragrafo 4), confermando l’impostazione secondo la quale la Pubblica Amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

All’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.

Il principio del ‘favor partecipationis’ costituisce un criterio di interpretazione che può trovare applicazione solo a fronte di clausole ambigue, suscettibili di plurime interpretazioni."