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Sentenze e Provvedimenti

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 92/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 92/2025
Data Deposito 23/01/2025
1

"“[In tema di responsabilità per danni da insidia stradale] il Comune ha, al pari di altri enti proprietari delle strade pubbliche, l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione dovendo rispondere nei confronti dell’utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia; (…) in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico. (…) Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.” [Il danno quindi non può dirsi provato laddove parte attrice non abbia individuato con esattezza il luogo teatro del sinistro nonché, anche in caso contrario, qualora si evinca che la stessa non abbia prestato sufficiente attenzione al proprio incedere omettendo di adottare quelle cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.]"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 95/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 95/2025
Data Deposito 23/01/2025
1

"“Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dal R.D. 14.4.1910 n. 639, trova il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della P.A., con il solo limite che il credito, in base al quale viene emesso l’ordine di pagare, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2025 n. 83/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 83/2025
Data Deposito 22/01/2025
1

"“Attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo”.

“Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame, fermo il mero vaglio, da parte del giudice dell’opposizione, della persistenza della validità del titolo (ad es. perché in ipotesi venuto meno per effetto di una pronuncia emessa in grado successivo) ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2025 n. 84/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 84/2025
Data Deposito 22/01/2025
1

"“Una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 79/2025 - Composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 79/2025
Data Deposito 21/01/2025
1

"“Il genitore è obbligato sin dalla nascita nei riguardi del figlio, indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, ma è dal riconoscimento del suo status, cioè dall’accertamento definitivo giudiziale del suo stato di genitore che l’obbligo nasce, atteso che “l’accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l’esercizio dei diritti connessi a tale status” e, quindi, “la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale. (…) il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli art. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c “"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 77/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Ursoleo
Numero / Anno 77/2025
Data Deposito 21/01/2025
1

"“Nel caso di reciproco inadempimento nei contratti sinallagmatici, il giudice deve comparare la condotta complessiva di ciascuna delle parti per stabilire quale di esse, in rapporto agli interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile della violazione più rilevante e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto solo così l’inadempimento potrà essere addebitato a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte”.

“La fattura, pur costituendo documento idoneo all’emissione del decreto ingiuntivo, non è idonea da sola a costituire prova del credito nel successivo giudizio di opposizione. La fattura commerciale costituisce difatti un atto a formazione unilaterale, che svolge la funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un rapporto già costituito, quali il prezzo o le modalità di pagamento.”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 72/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 72/2025
Data Deposito 21/01/2025
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"“[In tema di responsabilità medica] iI nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto relazionale che identifica l’azione del sanitario come causa diretta del danno. L’inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all’errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito della struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili alla struttura stessa”.

“Anche nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pertanto, è onere del paziente danneggiato dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. (…) Deve essere però chiaro che l’analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta («oltre ogni ragionevole dubbio», come in sede penale) né di mera possibilità, quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità, nel senso cioè che l’azione o l’omissione del medico deve avere causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di fattori concomitanti o addirittura assorbenti [c.d. “rilevante probabilità”].”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 75/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 75/2025
Data Deposito 21/01/2025
1

"In tema di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni gravati da diritto di enfiteusi, la determinazione del valore dello stesso spettante ai condividenti deve avvenire mediante detrazione, dal valore di mercato del compendio immobiliare, del valore del capitale di affrancazione, calcolato secondo il criterio fondato sul reddito dominicale del fondo e sulla rendita catastale dei fabbricati, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa vigente. Qualora il compendio risulti non comodamente divisibile, è legittima l’assegnazione dell’intero a uno dei condividenti, con corresponsione del conguaglio all’altro, tenuto conto delle spese documentate sostenute per la manutenzione e la regolarizzazione urbanistica del bene comune, nella misura corrispondente alla quota di spettanza.

In tema di divisione ereditaria di beni gravati da diritto di enfiteusi, il valore dello stesso va determinato detraendo dal valore commerciale del compendio immobiliare il capitale di affrancazione, calcolato sulla base del reddito dominicale dei terreni e della rendita catastale dei fabbricati, secondo i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge (art. 1 L. n. 1138/1970, art. 3, comma 50, L. n. 662/1996). In caso di accertata indivisibilità del bene, è legittima l’assegnazione dell’intero compendio ad uno dei condividenti, con obbligo di corresponsione del conguaglio all’altro, detratte le spese documentate sostenute per la conservazione e regolarizzazione urbanistica del bene."

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 63/2025 - Composizione collegiale

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Tribunale in composizione collegiale
Numero / Anno 63/2025
Data Deposito 20/01/2025
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"(“(…) l’esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere; viene quindi rimessa al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell’identità avvertita e vissuta dall’interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).”"

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 68/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Organo Tribunale di Pescara
Relatore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 68/2025
Data Deposito 20/01/2025
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"“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (…) Trattandosi di responsabilità ex art 2051 c.c. a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.”
La qualifica di custode non ricade in assoluto sul proprietario ma sul soggetto che esercita poteri di custodia sulla res."

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